Stampa

Auto aziendali: no alla ricariche elettriche come fringe benefit. Esentasse solo se inserite in un piano di welfare


icona

Per welfare aziendale , letteralmente "benessere aziendale" si intende un insieme di benefit e prestazioni non monetarie erogate a favore dei dipendenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere dei lavoratori e dei loro familiari.  

Tali benefit e prestazioni non rientrano nel computo del reddito da lavoro dipendente a determinate condizioni, disciplinate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in particolare dagli artt. 51 e 100. 

Per quanto riguarda, esplicitamente, la mobilità, l'art. 51 dispone che non rientrino nel computo del reddito da lavoro dipendente "le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari ...". 

Inoltre, l'art. 100, specifica che "Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi." 

E proprio su questo ultimo punto che si basa un parere fornito dell'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 329/2022, in cui è stato specificato che "In considerazione della finalità della predetta normativa, si ritiene che, in linea di principio, la disposizione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir possa applicarsi anche nella ipotesi in cui il datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, offra ai propri dipendenti il servizio di ricarica dell'auto elettrica. In tale contesto, infatti, può individuarsi una finalità di educazione ambientale perseguita dall'azienda." 

Il parere, però, ha specificato che tale interpretazione è dovuta al fatto che l'Azienda si inserisce in un più ampio quadro di interventi posti in essere dal Gruppo di cui la Società fa parte, finalizzati ad informare e sensibilizzare i vari interlocutori, interni ed esterni al Gruppo stesso, «su importanti temi legati alla cultura della sostenibilità: dall'educazione ambientale, al consumo responsabile, alla promozione della sicurezza e della salute». 

Si tratta, quindi, di un'azione inserita in un contesto più ampio, teso a sensibilizzare i dipendenti sui temi della sostenibilità, e, tra l'altro, limitata ad un periodo definito (sei mesi) e in termini di importo e/o di KW totali di ricariche effettuabili al fine di evitare abusi. Un piccolo passo avanti nell'ampliamento delle possibilità dell'azione del welfare aziendale esteso all'incentivazione della mobilità sostenibile, con la speranza che qualche azienda, oltre a stazioni di ricarica di auto elettriche, inserisca analoghi impianti per le biciclette elettriche e altre azioni di mobility management e che quest'ultime vengano, definitivamente, riconosciute come non facente parti del reddito da lavoro dipendente e, quindi, non soggette a tassazione. 

Diversamente, in assenza di un piano di welfare strutturato, i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti per le spese di energia elettrica finalizzate alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo, non potranno essere ricompresi tra i fringe benefit aziendali e, pertanto, andranno sottoposti a tassazione, in quanto non riconducibili alle deroghe al principio di onnicomprensività del reddito previste dall’articolo 51 del Tuir. Sono queste le conclusioni a cui è giunta la stessa Agenzia con la recente risposta n. 421/2023.