L’articolo 60 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 - convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della l. n.96/2017 - pone una presunzione legale di qualificazione della natura fiscale dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi “diritti patrimoniali rafforzati” e detenuti da dipendenti e amministratori nella veste di co-investitori in società e OICR , al ricorrere di una serie di condizioni che attengono (1) alla misura del co-investimento medesimo, (2) ai presupposti di maturazione del rendimento e (3) ad un vincolo “di lock up”.
In sintesi estrema, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio, i proventi in parola, nel rispetto delle suddette condizioni, sono classificati tra i redditi di capitale o diversi in luogo di reddito di lavoro dipendente.
Per espressa previsione normativa, le disposizioni contenute nella norma in commento si applicano ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari “percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”, ovvero dal 24 aprile 2017.
L’Agenzia delle Entrate con circolare n.25E del 16 ottobre 2017 ha fornito le prime indicazioni al riguardo.