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Min. Lavoro : Compliance contributiva, con gli Indicatori sintetici di affidabilità ( ISAC ) arrivano le prime lettere INPS


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Con l’ adozione del decreto 3 marzo 2026 n. 15, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto in via sperimentale gli indici sintetici di affidabilità contributiva ( ISAC ).  

L’intervento si colloca nel più ampio quadro della Missione 5 del PNRR, dedicata alle politiche del lavoro e al contrasto del lavoro sommerso, e rappresenta uno dei passaggi più significativi nella trasformazione dell’attività di vigilanza contributiva da modello prevalentemente repressivo a sistema strutturato di prevenzione e compliance.

Previsti dal DL 28 ottobre 2024, n. 160 ( DL PNRR-quinquies), gli indici di affidabilità contributiva condividono con gli indici di affidabilità fiscale ( ISA ) la medesima finalità : la promozione dell’ adempimento spontaneo dei contribuenti  attraverso un sistema di compliance. 

L’applicazione degli ISAC riguarderà inizialmente il settore del Commercio all’ingrosso alimentare ( Settore M21U - codici ATECO 46.31-46.39 ) e quello dei Servizi alberghieri ed extra-alberghieri ( modello G44U ), ma il Decreto PNRR-quinquies già prevede dal 31 agosto prossimo l’estensione  graduale ad altri sei settori ad alto tasso di irregolarità, lasciando intravedere una progressiva generalizzazione del sistema.

Come funzionano - Il modello integra le banche dati di INPS, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro,  incrociando le risultanze degli ISA fiscali con le denunce contributive mensili (UNIEMENS) e le comunicazioni obbligatorie sulla somministrazione di lavoro.  

Per lo studio dell’affidabilità contributiva dei datori di lavoro, l’ allegato tecnico al decreto predispone  un insieme di indicatori di compliance che permettono di analizzare diversi aspetti legati alla gestione della forza lavoro impiegata.   

Da un lato gli “ indicatori elementari” come l’assenza dipendenti nella  dichiarazione ISA e la contestuale presenza di dipendenti nel flusso Uniemens oppure quote part time ; stagionali , costi del venduto, produzione ecc. ecc. Dall’ altro lato ci sono “ indicatori complessi “, definiti attraverso stime econometriche che devono tenere conto delle peculiari configurazioni organizzative e modelli di business. In questa categoria rientra l’indicatore “  Forza lavoro dipendente “ che ha come obiettivo la stima delle giornate di lavoro dipendente dichiarate nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS) sulla base di una serie di variabili economiche (valore dei beni strumentali, costo del venduto, numero di unità locali, presenze nelle strutture ricettive, stagionalità, numero veicoli a disposizione… ) desunte dai corrispondenti modelli dichiarativi fiscali.

Compliance e premialità - Entro il 31 marzo 2026, l’INPS invierà telematicamente ai datori di lavoro interessati una comunicazione di "compliance". Tale documento riporterà gli eventuali scostamenti rilevati, classificandoli come "lievi" o "significativi" e fornirà una stima indicativa del numero di giornate lavorative necessarie per rientrare nella fascia di normalità.

Le comunicazioni, quindi, non avvertono dell’ avvio di accertamenti né sono  direttamente  propedeutiche alle verifiche. Non introducono  nuovi obblighi o adempimenti a carico di datori di lavoro, visto che non è neanche obbligatorio rispondere alla comunicazione, ma sono semplici allert.

L’ apporto novativo risiede tuttavia nella premialità. I datori di lavoro che risulteranno conformi al modello, rientrando nella  "fascia di normalità", non saranno sottoposti ad accertamenti ispettivi prioritari nell'ambito della programmazione annuale della vigilanza contributiva.

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