Con il mess. n. 913 del 14.03.2025, l’ INPS ha fornito indicazioni in merito al versamento del contributo addizionale, di cui al comma 28 dell’articolo 2 della Legge n. 92/2012, per contratti a termine di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi dall’applicazione del contributo addizionale.
La Legge Fornero ha previsto il versamento di un contributo addizionale, pari al 1,4% dell’ imponibile previdenziale, per il finanziamento della NASpI in caso di attivazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, con un incremento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo.
Dall’ obbligo di versamento del contributo addizionale sono esclusi, ai sensi della lettera d-bis) del comma 29 dell’articolo 2 della citata Legge n. 92/2012, i lavoratori "extra" di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2015. Rientrano in tale categoria i lavoratori assunti per “l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo…”.
Con il messaggio in commento, l’INPS ha precisato che le attività di questi settori (riportate al paragrafo 1.4.1 della circ. n. 91 del 4.08.2020 ), esonerate dal versamento del contributo a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono essere integrate anche con le attività di “mense e ristorazione collettiva” con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05e del “catering” con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05.
Tali attività, infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del “Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi” e non risultano dagli stessi esclusi nell’applicazione del cosiddetto lavoro extra.
I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale NASpI per i periodi di paga da gennaio 2020 fino al 14 marzo 2025, data di pubblicazione del messaggio, possono recuperare tale contribuzione con le denunce contributive di aprile ; maggio e giugno.
L’Istituto ricorda inoltre che nel caso in cui i lavoratori extra non siano più in forza, i datori di lavoro devono inviare un flusso di regolarizzazione per l'ultimo mese di attività del lavoratore.
Fonte: INPS