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INPS - Mess. n. 639 del 19.02.2025 : Dimissioni per fatti concludenti - escluso l’accesso alla NASpI e il versamento del ticket licenziamento


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Dal 12 Gennaio 2025, data di entrata in vigore del Collegato Lavoro ( art. 19 della Legge 203/2024 ), l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, può dar adito alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In tale fattispecie ( cd. dimissioni per fatti concludenti ) non trovano applicazione le formalità previste dall’ art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 in caso di dimissioni volontarie. Tuttavia vi sono altre formalità che il datore è chiamato a espletare in primis la comunicazione alla sede territoriale INL, che a sua volta può' verificare la veridicità della comunicazione medesima.

L’effetto risolutivo della procedura può tuttavia essere inibito laddove il lavoratore dimostri l’impossibilità , per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Nel caso in cui il lavoratore dia prova dell’impossibilità, o nell’ipotesi in cui l’ Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione , è lo stesso Ispettorato a comunicare al datore di lavoro e al lavoratore l’inefficacia della risoluzione e il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro. 

All’esito della comunicazione, e dei successivi controlli, la dichiarazione di inefficacia della risoluzione emessa dall' Ispettorato ha dei riflessi anche per quanto riguarda l’ insorgenza degli obblighi contributi connessi alla cessazione del rapporto di lavoro ( La procedura, non priva di incertezze è stata  illustrata dall’ Ispettorato con la nota n. 579/2025 ) .

Come sottolineato dall’ INPS con il mess. n. 639 del 19.02.2025, le dimissioni per fatti concludenti introdotte dal Collegato Lavoro sono assimilabili alle dimissioni volontarie e, pertanto, il lavoratore assente non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI .

La carenza del requisito per l’accesso all’ indennità di disoccupazione ( involontaria ) fa si che il datore di lavoro non sia tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ( cd. ticket licenziamento ) posto a finanziamento dell’ indennità, poiché la cessazione non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI. Laddove, invece, venga accertata dall' Ispettorato la non verdicità della comunicazione datoriale o l' impossibilità del lavoratore di comunicare i motivi della propria assenza, gli obblighi contributivi connessi alla cessazione del rapporto sorgono dal momento della dichiarazione di inefficacia trasmessa dall' Ispettorato al datore di lavoro. 

In caso di dimissioni per fatti concludenti, il datore di lavoro deve esporle all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”, avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”. 

FOnte: INPS