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INPS - Circ. n. 80 del 14.09.2023 : Disapplicazione del massimale contributivo - Riaperti i termini di presentazione delle istanze


Con la circ. n. 93 del 17.06.2019 , il mess. n. 2847 del 25.07.2023 e il mess. n. 4485 del 27.11.2020 , l' INPS ha fornito indicazioni sulla disapplicazione, su domanda, del massimale contributivo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in possesso di determinati requisiti. 

Ora, con la circ. n. 80 del 14.09.2023, l' INPS comunica che sono stati riaperti i termini per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo. 

Le nuove scadenze segnalate dall' INPS sono : 

  1. entro 31 dicembre 2023, per coloro che entro aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo ; 
  2. entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva ad aprile 2023 ; 

Ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, possono presentare la domanda: 

1. I dipendenti in servizio alla data del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019): 

  • entro sei mesi dal 29 gennaio 2019, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo (termine ultimo 29 luglio 2019);
  • entro sei mesi dalla data del superamento del massimale, se negli anni precedenti al 29 gennaio 2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo;

2. I dipendenti assunti a decorrere dal 30 gennaio 2019 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019): 

  • entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale. 

L' INPS precisa che  la nuova disciplina, impartita all'art. 21, c. 1, del DL 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, modifica esclusivamente i termini per la presentazione della domanda. Restano pertanto fermi le condizioni e i requisiti previsti dall’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, così come illustrati al paragrafo 2 della circolare n. 93/2019 e nei successivi messaggi pubblicati, nei limiti della compatibilità con la presente circolare. 

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Fonte: INPS