Stampa

INPS – Circ. n. 11 del 16.01.2024 : Cuneo fiscale , taglio non cumulabile con la decontribuzione per lavoratrici madri


icona

Con la circ. n. 11 del 16.01.2024 l’ INPS aggiorna le istruzioni per il riconoscimento in busta paga del esonero sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità , vecchiaia e superstiti a carico dei lavoratori dipendenti ( cd. taglio del cuneo fiscale ) , prorogato dalla Legge di Bilancio per tutto il 2024.

Anche per il 2024 l’ esonero spetta ai lavoratori dipendenti sia pubblici che privati nella misura del :

- 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro ;

- 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro ;

Rispetto alla taglio effettuato nel corso del 2023 ( Mess. n. 1932 del 24.05.2023 ), nel 2024 le mensilità aggiuntive non rientrano nel calcolo delle soglie di retribuzione imponibile mensile, che andranno considerate al netto dei ratei di tredicesima e quattordicesima. 

Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate nonché nei limiti dei soli contributi IVS a carico del lavoratore.

L’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione nè al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte del datore di lavoro.

Inoltre, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

A fronte delle ulteriori novità introdotte con la Legge di Bilancio, e con particolare riferimento alla nuova decontribuzione per lavoratrici madri di due o più figli, riconosciuta nella misura pari al 100 % della contribuzione a loro carico nei limiti di 3.000 € annui da riparametrare su base mensile , l’ INPS chiarisce che i due esoneri contributivi nella singola mensilità, sono tra loro di fatto alternativi e non cumulabili, in ragione dell’entità degli stessi e del massimale di contribuzione esonerabile.

Restano confermate le istruzioni fornite dall’ Istituto nel corso del 2023 in merito alle modalità di esposizione nella denuncia contributiva mensile dell’esonero IVS.

Fonte: INPS