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INPS – Mess. n. 1932 del 24.05.2023 : DL Lavoro - Tredicesima mensilità esclusa dal taglio dei contributi


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Nuove istruzioni sono fornite dall’ INPS in merito al taglio del cuneo fiscale disposto dall’ art. 39 del DL 4 maggio 2023 n 48 ( cd. Decreto Lavoro ), con l’incremento di 4 punti percentuali sulla riduzione già operativa da questo gennaio. 

Con il mess. n. 1932 del 24.05.2023 l’ Istituto fornisce indicazioni per l’applicazione della riduzione contributiva aggiuntiva prevista esclusivamente per il periodo di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, intervallo temporale entro il quale notoriamente le aziende sono chiamate ad erogare nel mese di dicembre la tredicesima mensilità. 

Come anticipato, il Decreto Lavoro ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo, è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. 

Pertanto nell’anno corrente la riduzione contributiva viene riconosciuta con le seguenti modalità : 

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 , l’ art. 1, comma 281 della Legge di Bilancio 2023 riconosce una riduzione contributiva : 

• nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

• nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restano valide anche le indicazioni fornite dall’ INPS con la circ. n. 43 del 22.03.2022 e con il mess. n. 3499 del 26.09.2022 in quanto, come espressamente previsto all’art. 1, comma 121, della Legge di Bilancio 2022, l’ esonero 2023 è riconosciuto con le medesime modalità di quello previsto dal Governo draghi con la Legge di Bilancio 2022.

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’ art. 39, comma 1 del DL Lavoro interviene con un ulteriore incremento di 4 punti percentuali. Pertanto la riduzione contributiva è riconosciuta : 

• nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;

• nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Il mess. n. 1932 del 24.05.2023 si concentra poi sulla corretta applicazione della riduzione contributiva alla tredicesima nelle due distinte ipotesi in cui venga erogata in unica soluzione ovvero per singolo rateo su dodici mensilità. 

Tenuto conto che la verifica delle soglie contributive , ai fini dell’applicabilità della riduzione, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima, e considerato che l’incremento del DL lavoro non produce effetti sulla tredicesima, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, per il periodo di paga dal luglio 2023 a dicembre 2023, andrà riconosciuta come segue : 

Retribuzione mensile :

  • riduzione del 7 % per importi sino a 1.923 euro ;
  • riduzione del 6 % per importi inferiori o uguali a 2.692 €

Tredicesima erogata in unica mensilità : 

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

Tredicesima erogata mensilmente :

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12). 

Un ulteriore chiarimento è quello che riguarda i casi di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro. In questi casi il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate , moltiplicando l’ importo di 224 euro ( per la riduzione del 2 per cento ) o di 160 euro ( per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali ) per il numero di mensilità maturate. 

Fonte: INPS - Mess. n. 1932 del 24.05.2023