Con la circ. n. 43 del 25.09.2023, l' INAIL fornisce le istruzioni operative aggiornate relativamente al periodo di sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Il termine sospeso in argomento è quello di 30 giorni previsto dall’articolo 4 del D.P.R. n. 314/2001 e che i ricorsi oggetto di sospensione sono :
- ricorsi al Consiglio di amministrazione dell'INAIL, avverso i provvedimenti dell'Istituto riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli adottati direttamente dall'INAIL;
- ricorsi alle sedi territoriali dell'INAIL, avverso provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti a) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni e igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attività, e per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate; b) l'oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi.
La circolare recepisce le novità introdotte in sede di conversione del DL 1 giugno 2023 n. 61 , meglio noto come "Decreto Alluvioni", col quale sono state previste misure urgenti in favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.
Il Decreto Legge ha originariamente previsto la sospensione dei termini in materia di giustizia civile e penale (articolo 2). In sede di conversione , la Legge n. 100/2023 è intervenuta con modificazioni sull'articolo 2, comma 4, eliminando il riferimento ai ricorsi amministrativi.
Dopo la conversione, per la sospensione dei ricorsi amministrativi la norma a cui fare riferimento è contenuta nell'articolo 4, commi 1 e 2 del D.L. n. 61/2023 che stabilisce, quale arco temporale di riferimento, quello che va dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Fonte: INAIL - Circ. n. 43 del 25.09.2023