La tutela dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto.
Si parla propriamente di tutela in quanto in assenza di accordi che attribuiscano valore alle contribuzioni eventualmente dovute all’estero, i lavoratori potrebbero avere una protezione sociale non adeguata.
L’ INAIL, con la circ. n. 13 del 2.03.2022, fornisce pertanto le istruzioni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali ai lavoratori operanti all’ estero fornendo alcune precisazioni con un elenco dei paesi a cui tali retribuzioni non si applicano in virtù dell’appartenenza all’ Unione Europea o della stipula di convenzioni di sicurezza sociale.
Nel delimitare l’ambito di applicazione delle retribuzioni convenzionali, l’ INAIL ricorda che la normativa è applicata anche ai lavoratori dipendenti comunitari e extracomunitari assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extra-comunitario.
Riguardo l’ambito strettamente applicativo, l’ Istituto precisa che in caso di ragguaglio delle prestazioni per il calcolo del premio del singolo dipendente, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato ed alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle .
Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.
Sul medesimo tema si è espressa l’ INPS con la circ. n. 12 del 21.01.2022.
Fonte: INAIL - Circ. n. 12 del 21.01.2022