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Entrate - Risposta n. 243/2025 : Figli a carico. Per la detraibilità delle spese non conta compimento del 30° anno di età


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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 243/2025,  ha chiarito gli effetti delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 ( L. 207/2024) in materia di detrazioni fiscali per figli a carico. 

Ad oggi il TUIR riconosce due tipologie di detrazioni per figli a carico : 

Detrazioni per familiari a carico (art. 12 TUIR): si tratta di una riduzione fissa dell’IRPEF, calcolata in base al reddito del genitore e al numero di figli a carico. Queste spettano fino a quando il figlio non compie 30 anni (salvo i casi di disabilità). Dopo i 30 anni, quindi, questa specifica detrazione non è più applicabile.

Detrazioni e deduzioni per spese sostenute (artt. 10 e 15 TUIR): riguardano invece le spese che i genitori sostengono per i figli a carico, come quelle sanitarie, universitarie o assicurative. Questi benefici fiscali restano riconosciuti anche se il figlio ha superato i 30 anni, purché sia ancora fiscalmente a carico in base ai limiti di reddito previsti.

L'art. 1, c. 11, L. 207/2024, nella complessa operazione di riordino delle detrazioni, ha apportato modifiche all' art. 12 del TUIR stabilendo : 

  1. la detrazione massima di 950 euro per ciascun figlio spetta solo per i figli di età tra i 21 e i 30 anni;
  2. al compimento dei 30 anni, il beneficio fiscale viene meno, salvo che il figlio sia portatore di disabilità riconosciuta, nel qual caso la detrazione resta senza limiti di età;
  3. la detrazione è riconosciuta dal mese del compimento dei 21 anni fino al mese precedente al compimento dei 30. 

L’Agenzia ha precisato che il superamento del limite di età non comporta la perdita automatica dello status di “familiare fiscalmente a carico”, purché vengano rispettati i requisiti reddituali previsti dal TUIR (2.840,51 euro annui, elevati a 4.000 euro per i figli under 24).  

Questo significa che i genitori, pur non avendo più diritto alla detrazione per figli a carico ex art. 12 TUIR, possono comunque beneficiare delle detrazioni e deduzioni per spese sostenute nell’interesse del figlio ricomprese tra quelle menzionate all'art. 10 e 15 del TUIR. A titolo esemplificativo si tratta di : 

  • spese sanitarie sostenute per il figlio (visite mediche, farmaci, dispositivi medici);
  • spese universitarie, di istruzione e per corsi di specializzazione;
  • spese funebri;
  • premi assicurativi;
  • spese per attività sportive dei ragazzi (quando ricorrono i requisiti di età);
  • interessi passivi su mutui stipulati dal figlio, se sostenuti dal genitore. 

Tali spese possono continuare a essere portate in detrazione o deduzione dal reddito dei genitori anche oltre i 30 anni del figlio. 

L’Agenzia precisa inoltre che il datore di lavoro, in sede di compilazione della Certificazione Unica, è tenuto, in qualità di sostituto d'imposta, a indicare  i dati dei familiari fiscalmente a carico del contribuente anche se non ricorrono le condizioni per applicare la detrazione ex art. 12 TUIR. 

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