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INPS – Mess. n. 4614 del 21.12.2023 : Parità di genere – Richieste di esonero contributivo entro il 30 aprile 2024


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Con il mess. n. 4614 del 21.12.2023 l’ INPS ha fornito le necessarie istruzioni per la presentazione delle richieste di esonero contributivo per i datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023.

Le domande andranno presentate entro il 30 aprile 2023. La presentazione della domanda nei termini prestabiliti non è richiesta alle aziende che hanno presentato la domanda per l’annualità 2022 una volta conseguito la certificazione.

Tenuto conto di quanto stabilito in sede ministeriale con il decreto del 20 ottobre 2022, in attuazione dell art 5 della Legge 5 novembre 2021 n 162-  Codice delle pari opportunità l’ INPS ha fornito le istruzioni operative e un quadro complessivo della disciplina con la circ. n 137 del 27.12.2022.

Le aziende che conseguiranno la certificazione sulla parità di genere rilasciata da organismi di accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, in base ai criteri definiti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, vedranno riconosciuto uno sgravio  sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali,  esclusi premi e contributi INAIL,  per il periodo di validità della predetta certificazione, pari all'1%  dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per  il personale impiegato nel periodo di validità della certificazione, con  limite  massimo di 50.000 euro annui e 4.166,66 euro mensili.

La fruizione dell’esonero contributivo  è subordinata anche alle seguenti condizioni:

  • possesso del DURC
  • assenza  provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi  adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne  tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.

I datori di lavoro che   beneficeranno indebitamente dell’esonero contributivo  dovranno  versare i contributi dovuti  e pagare le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.  

FOnte: INPS