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INPS - Circ. n. 129 del 25.09.2025 : Esonero contributivo totale per le imprese di navigazione.


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Con la circ. n. 129 del 25.09.2025, l'INPS ha illustrato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di navigazione residenti e non residenti ma con  una stabile organizzazione nel territorio nazionale.

L’ esonero è concesso a quelle imprese con navi iscritte nei registri degli stati dell’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) o navi battenti bandiera dei medesimi stati adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività a esso assimilate (articolo 6, D.L. n. 457/1997). 

L’esonero contributivo previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 457/1997 ammonta al totale del contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i marittimi imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale italiano, comprensivo sia dei contributi a carico della parte datoriale sia quella a carico dei lavoratori, fatto salvo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - Solimare.

La circolare chiarisce i requisiti per l’accesso al beneficio, le modalità operative per la sua fruizione, le regole di conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato e le istruzioni per la gestione delle denunce contributive e della contabilità.

Per beneficiare dell’agevolazione, le imprese devono:

  • ottenere l’autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’annotazione della nave nell’apposito elenco;
  • rispettare la normativa sui contratti di arruolamento e CCNL del settore;
  • osservare i limiti per i servizi di cabotaggio;
  • applicare le tabelle minime di armamento.

Fonte: INPS