Con la circ. n. 129 del 25.09.2025, l'INPS ha illustrato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di navigazione residenti e non residenti ma con una stabile organizzazione nel territorio nazionale.
L’ esonero è concesso a quelle imprese con navi iscritte nei registri degli stati dell’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) o navi battenti bandiera dei medesimi stati adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività a esso assimilate (articolo 6, D.L. n. 457/1997).
L’esonero contributivo previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 457/1997 ammonta al totale del contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i marittimi imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale italiano, comprensivo sia dei contributi a carico della parte datoriale sia quella a carico dei lavoratori, fatto salvo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - Solimare.
La circolare chiarisce i requisiti per l’accesso al beneficio, le modalità operative per la sua fruizione, le regole di conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato e le istruzioni per la gestione delle denunce contributive e della contabilità.
Per beneficiare dell’agevolazione, le imprese devono:
- ottenere l’autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’annotazione della nave nell’apposito elenco;
- rispettare la normativa sui contratti di arruolamento e CCNL del settore;
- osservare i limiti per i servizi di cabotaggio;
- applicare le tabelle minime di armamento.
Fonte: INPS