Con una nota n. 127654/2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto il rinvio al 31 dicembre 2025 del termine ultimo per la comunicazione della PEC degli amministratori delle società.
L’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale dell’amministratore di imprese costituite in forma societaria, viene introdotto dalla Legge di bilancio 2025 ( art. 1, c. 860, L. 207/2024 ) e nasce dall’esigenza di garantire una comunicazione tracciabile e ufficiale tra le imprese e la pubblica amministrazione.
Questa norma ha creato una serie di problemi applicativi per gli amministratori delle società in merito al contenuto dell'obbligo e alle modalità di adempimento dello stesso, fermo restando che l'elezione di domicilio digitale dell'amministratore non può che essere strettamente legata alla carica sociale e dovrebbe di conseguenza avere rilievo solo per le comunicazioni afferenti alla carica sociale.
Il rinvio si è reso necessario per una serie di ragioni tra le quali le difficoltà operative legate alla coincidenza con le assemblee di bilancio; la complessità di coordinamento tra le Camere di Commercio chiamate a gestire il nuovo obbligo ; e le criticità applicative riscontrate da professionisti e stakeholder.
Una prima questione che si è posta è se l'amministratore sia libero di adottare e comunicare la PEC che ritiene più opportuna, quindi anche quella della società, oppure se vi siano delle limitazioni sulla PEC da indicare. In base a una interpretazione sistematica, supportata dall'indirizzo fornito da Unioncamere, è da ritenere che l'amministratore possa scegliere il domicilio digitale da comunicare, ivi compreso quello della società presso cui svolge l'incarico.
Una seconda questione riguarda gli amministratori che risultino già iscritti nel Registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2025. Essi saranno tenuti a integrare le informazioni fornite al Registro delle imprese, ma la norma non dispone al riguardo un termine per l'adempimento di tale obbligo.
La nota n. 127654/2025 rinvia al 31 dicembre 2025 il nuovo obbligo precisando quanto segue :
- sono tenute all’obbligo di comunicazione tutte le imprese costituite in forma societaria, sia prima, sia dopo il 1° gennaio 2025;
- le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, dovranno comunicare la pec dell’amministratore con il deposito della pratica di iscrizione;
- le imprese costituite prima del 1° gennaio 2025, dovranno comunicare la pec dell’amministratore entro il 31 dicembre 2025, o in caso di una nuova nomina o rinnovo dell’amministratore, una data antecedente;
- l’indirizzo pec dell’amministratore deve essere diverso da quello della società: l’amministratore dovrà essere in possesso di una pec personale e tutte le imprese che hanno già comunicato, alle Camere di Commercio che lo permettevano, l’indirizzo pec della società, devono entro il 31 dicembre 2025 comunicare l’indirizzo pec personale dell’amministratore;
- in caso di inadempimento si applica la sanzione da euro 103 ad euro 1.032.
La nota n. 127654/2025 fa seguito alla comunicazione 43836/2025 , con cui aveva già inteso trasmettere al sistema delle camere di commercio le prime indicazioni interpretative e operative volte a garantire che l'applicazione delle disposizioni normative introdotte dal legislatore avvenissero con modalità corrette e uniformi su tutto il territorio nazionale.