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INL – Nota n. 6316 del 18.07.2018: Collocamento obbligatorio – Sanzioni per omessa assunzione - Natura giuridica dell’illecito.


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Con nota n. 6316 del 18.07.2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce il proprio parere in merito al regime sanzionatorio del collocamento obbligatorio ( L. 68/99 ), in risposta a diverse richieste di chiarimenti riguardanti la natura giuridica dell’illecito relativo all’omessa assunzione dei lavoratori ( art. 15, c. 4, L. n. 68/1999 ) appartenenti alle categorie protette.

Le incertezze sorgono in seguito all’entrata in vigore, in data 8 ottobre 2016, del nuovo regime sanzionatorio previsto dall’art. 5, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, che, per effetto della successione di leggi, ha reso non agevole l’individuazione del regime.

Per dirimere qualsivoglia dubbio a riguardo, l’Ispettorato ( INL ) parte dall’inquadramento della natura giuridica della fattispecie. L’illecito dell’omessa assunzione obbligatoria, rientra nell’ambito degli illeciti istantanei a effetti permanenti. In altri termini l’illecito si consuma nel momento in cui il datore di lavoro, a partire dal 61° giorno dall’insorgenza dell’obbligo, risulta inadempiente; nel contempo gli effetti della condotta si protraggono fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa secondo le modalità chiarite dall’Ispettorato ( INL ) con nota n. 2283 del 23.03.2017.

Nel caso di un inadempimento riscontrato prima del 8 ottobre 2016, i cui effetti si protraggono oltre tale data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016, quale sarà il regime sanzionatorio applicabile ? Tenuto conto della natura dell’illecito, troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell’illecito anche in presenza di effetti protratti nel periodo di vigenza della nuova norma.

In concreto, secondo l'attuale misura del contributo esonerativo, per la violazione commessa dopo l'8 ottobre 2016, l'importo della sanzione in diffida, a oggi, è pari a 38,30 euro, mentre in illecito è pari a 51,07 euro, per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato. Al contrario, per le violazioni commesse fino al 7 ottobre 2016, la sanzione amministrativa di importo edittale pari a 62,77 euro, prevista dalla precedente normativa per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato, in fase di diffida è pari a euro 15,69 e in fase di illecito ammonta a euro 20,92.

Allo stesso modo, ai fini della decorrenza della prescrizione si avrà riguardo al momento in cui la condotta è stata consumata, ovvero il 61° giorno successivo all’insorgenza dell’obbligo.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro