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INL – Lett. Circ. 4539 del 15.12.2020: Potere di disposizione – Ipotesi applicative


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Con lett. circ. n. 4539 del 15.12.2020 , l ‘Ispettorato Nazionale del Lavoro torna a trattare dell’ambito di applicazione del potere di disposizione del personale ispettivo, con la finalità di semplificare l’utilizzo di tale potere da parte dello stesso e rafforzare la tutela sostanziale dei lavoratori. 

L’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020 ha integralmente sostituito l’art. 14 del D. Lgs. n. 124/2004, ampliando il potere ispettivo. Come già evidenziato con la circ. n. 5 del 30.09.2020, la disposizione è utilizzabile in tutti quei casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette ad apposite sanzioni penali o amministrative e, a seguito dell’ampliamento eseguito dal D.L. 76/2020, anche in caso di mancata o errata applicazione di obblighi normativi e contrattuali.  

La Direzione Centrale INL, con la lett. circ. n. 4639 del 15.12.2020 ha ritenuto utile formulare un elenco non esaustivo e meramente indicativo di 35 fattispecie  nelle quali è ritenuto legittimo l'utilizzo del potere di disposizione in forza dell'art. 14, D.Lgs. n. 124/2004.

In via generale la disposizione:

• Deve essere adottata in relazione alla parte normativa ed economica del CCNL mentre è di norma esclusa per la parte obbligatoria, fatte salve le ipotesi già valutate positivamente e riportate in allegato ( vedi sopra ) (cfr. circ n 9 del 10.09.2019 e circ. n. 2 del 28.07.2020 );

• Deve, invece, escludersi l’adozione della disposizione nei casi di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti ma, qualora tali obblighi abbiano natura patrimoniale, è fatta salva la possibilità di ricorrere alla diffida accertativa o la conciliazione monocratica già ritenuta sede privilegiata di definizione delle irregolarità;

• Può essere adottata anche quando è stata già applicata una sanzione civile e, in ogni caso, è sempre raccomandabile quando la condotta richiesta con la disposizione può materialmente sanare la violazione dell’obbligo o escludere la sua ripetizione nel futuro.

Fonte: INL - Lett. Circ. 4539 del 15.12.2020