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Vademecum per l’attivazione dei tirocini formativi per stranieri residenti all’estero


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Rispetto al tirocinio di orientamento e formazione per cittadini comunitari , quello rivolto a un cittadino non comunitario residente  al di fuori dall’ Unione Europea è disciplinato da una normativa specifica che coinvolge materie di competenza sia nazionale, per quanto riguarda l’immigrazione, che regionale per ciò che concerne la formazione professionale. 

Ne viene fuori una procedura complessa per la quale il cittadino straniero non comunitario residente  all'estero e che, per finalità formativa, vuole attivare presso aziende del nostro Paese un  tirocinio, funzionale al completamento di un percorso di formazione iniziato nel suo Paese, è tenuto in primis a richiedere un visto di ingresso per motivi di studio/formazione presso le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane dove risiede . 

A fronte della maggiore complessità il Ministero del Lavoro, con il contributo di ANPAL Servizi, ha messo a disposizione un Vademecum per l’attivazione di tirocini formativi per cittadini stranieri residenti in un Paese terzo

Di norma il match tra tirocinante e soggetto ospitante può avvenire direttamente, attraverso ad esempio la pubblicazione di un’offerta di tirocinio aperta a cittadini stranieri da parte dell’impresa e/o organizzazione. Molto più spesso sono i soggetti promotori ( servizi per l'impiego ; ITS ecc. ecc ) a fungere da intermediari, mettendo in contatto il tirocinante con l’azienda e raccogliendo tutta la documentazione necessaria per predisporre il progetto formativo, oggetto poi di approvazione da parte della Regione o Provincia autonoma. 

Nel caso specifico la procedura è scandita da specifici termini. La rappresentanza consolare rilascia o nega il visto di ingresso per tirocinio entro il termine di 90 giorni dalla data di richiesta. Dal suo ingresso in Italia il tirocinante ha poi 8 giorni per presentare richiesta di permesso di soggiorno per motivi formativi alla Questura della Provincia in cui si trova. Il tirocinio deve poi essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno. Infine, entro 60 giorni dal termine del tirocinio, il soggetto promotore, coadiuvato dal soggetto ospitante, è tenuto ad elaborare una relazione sull’andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obbiettivi formativi da presentare alla Regione o alla provincia autonoma. 

In caso di conversione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato c’è poi da considerare il limite rappresentato dalle quote assegnate di anno in anno dal cd. Decreto Flussi, che definisce modalità e tempistiche dei permessi al lavoro. 

Fonte: Min. lavoro