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Legge di bilancio 2021 : Nuovi incentivi per l’ occupazione giovanile ma con vincoli stringenti


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Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la Legge di Bilancio 2021 prevede, al comma 10, un esonero contributivo nella misura del 100% per le nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani con età inferiore ai 36 anni di età, che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato ( neanche con altri datori di lavoro ). 

Il nuovo incentivo ricalca, con alcune modifiche, l’impianto dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio 2018, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile con assunzioni a tempo indeterminato con tutele crescenti.

MISURA ; DURATA E LIMITI :  

Le modifiche concernono le assunzioni effettuate nel 2021 e nel 2022. In particolare, è previsto , per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato, che l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge n. 205 del 2017, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50 per cento e a 3.000 euro su base annua), con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni (il limite precedente era fissato a 30 anni). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il comma 11 innalza la durata massima dell’esonero a 48 mesi.  

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e l’esclusione dall'esonero dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.  

La legge ripropone di fatto l’agevolazione già inserita nella Legge di Bilancio 2018 ma con alcuni elementi di novità che non riguardano solamente misura, durata massima e limiti di età dell’agevolazione. Difatti, i commi da 12 a 14, introducono una serie di requisiti e condizioni stringenti che vincoleranno ulteriormente l’utilizzo dell’agevolazione.

Il comma 12, infatti, esclude che l'esonero contributivo possa essere concesso ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, o procedano nei 9 mesi successivi alla stessa ( limite innalzato ), a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Tale condizione ostativa, già posta dalla normativa previgente, viene ora circoscritta ai casi di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica.

E’ inoltre prevista la revoca dell’incentivo, con il recupero del beneficio fruito, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore agevolato, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata.

Da non dimenticare, infine, i principi generali in materia di spettanza degli incentivi del D.lgs. n. 150/2015 che escludono l’agevolazione laddove l’assunzione avvenga in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine ; se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro legate a crisi o riorganizzazione aziendale ; per lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione.

FATTISPECIE ESCLUSE :

Ai sensi del comma 13, sono esclusi dal regime agevolativo in commento i datori di lavoro domestici, i dirigenti e le ipotesi di assunzioni di cui all’art. 1, commi 106 e 108, della Legge 205/2017. Si fa riferimento, in quest'ultimo caso, alle assunzioni entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato di alta formazione.

Per le suddette assunzioni opera già un regime agevolativo con esonero al 100% ; ne consegue che il limite dello sgravio e il limite di età anagrafico restano pari a 3.000 euro su base annua e a 29 anni e 364 giorni.

Perchè l’incentivo diventi operativo, bisognerà attendere prima di tutto l’autorizzazione della Commissione Europea concessa ai sensi della Comunicazione recante “ Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 “.