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INPS – Circ. n. 109 del 26.07.2019 : Bonus ri-occupazione per titolari di CIGS


bonus rioccupazione
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Con la circ. n. 109 del 26.07.2019 l’Istituto fornisce le istruzioni necessarie per la gestione del contributo mensile, “ bonus rioccupazione ”, previsto in favore dei titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale ( CIGS ) rioccupati durante il periodo di erogazione dell’assegno di ricollocazione.

Trattasi di una misura, introdotta con la Legge di Bilancio 2018, in favore di cassaintegrati che accettano una nuova opportunità lavorativa offerta durante lo svolgimento del percorso intensivo finalizzato alla ricollocazione.

In merito agli aspetti normativi riguardanti l’accordo di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015, si richiamano le indicazioni fornite nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’ANPAL, la circ. n. 11 del 07.06.2012

In ogni caso la circ. n. 109 del 26.07.2019 ricorda che il bonus consiste in un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato percepito dal cassaintegrato se non si fosse rioccupato. Al bonus va aggiunto uno sgravio contributivo nella misura del 50%, degli oneri contributivi complessivi a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, rivalutabile sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per il riconoscimento del bonus al lavoratore è necessario che questo venga assunto "da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa presso cui era precedentemente impiegato”. Il rapporto di lavoro "deve essere esclusivamente di tipo subordinato e può essere instaurato, anche in regime di part-time, sia con un contratto a tempo indeterminato che a termine".

Grazie all’ interscambio di fra le banche dati ANPAL e INPS non sarà necessario presentare alcuna domanda. Al pagamento del bonus provvederà, infatti, direttamente l’Istituto sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui estremi sono comunicati dagli stessi lavoratori all’ANPAL mentre lo sgravio contributivo verrà riconosciuto in UniEmens.

Fonte: INPS – Circ. n. 109 del 26.07.2019