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Fondo nuove competenze: nuovi finanziamenti per istanze presentate entro il 30 giugno 2021


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L’ANPAL, con decreto del 1° febbraio 2022 firmato dal Commissario straordinario, dà notizia che ha ripreso l’istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso al Fondo nuove competenze presentate in data successiva al 31 maggio 2021 h. 15:21 ed entro il 30 giugno 2021, data di chiusura dell’Avviso.  

Con lo stesso decreto, inoltre, viene precisato che il progetto di sviluppo delle competenze e i correlati documenti oggetto di valutazione saranno quelli allegati all’istanza originaria, senza possibilità di apportarvi modifiche. 

Per favorire la realizzazione dei progetti formativi, semplificare la gestione e definire alcuni procedimenti sospesi, il decreto introduce modifiche ai termini delle integrazioni, per lo svolgimento delle attività formative e per la richiesta di saldo. 

La copertura finanziaria per lo scorrimento è assicurata per circa 500 milioni di euro dalle risorse React-Eu confluite nel Programma operativo Spao (Sistemi per le politiche attive del lavoro) a titolarità di Anpal, per 100 milioni dal bilancio dello Stato (come previsto dall’art. 10-bis del cd. “decreto fiscale”) e, infine, per circa 30 milioni dalle economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni dei contributi già riconosciuti, con una dota complessiva di 630 milioni di euro ( Fondo Nuove competenze : Dati complessivi e prospettive ).

In un suo comunicato, l’ANPAL conferma che nei prossimi mesi sarà adottato un decreto interministeriale ed un nuovo avviso per la presentazione di nuove istanze a valere sull’ulteriore miliardo di euro disponibile in base alla programmazione delle risorse React-Eu.

Fondo Nuove Competenze , a cosa serve ? - Il FNC risponde ad una necessità di supporto connessa alla crisi pandemica in atto, ed in particolare è finalizzato ad innalzare il livello del capitale umano nella fase di ripresa delle imprese attraverso il riallineamento delle competenze del proprio personale in considerazione di nuovi e diversi fabbisogni del datore di lavoro.

Mediante la stipula di accordi collettivi volti alla rimodulazione dell’orario di lavoro, il Fondo consente ai datori di lavoro privati di ottenere il finanziamento di percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di nuove e maggiori competenze per la propria forza lavoro, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa o, in alternativa, alla creazione di percorsi formativi finalizzati ad incrementare l’occupabilità dei lavoratori in vista di processi di ricollocazione. 

Fondo Nuove Competenze , chi può beneficiarne ? - Beneficiano dell’intervento del Fondo tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato entro il 30 giugno 20211 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro nonché presentato ad Anpal - entro e non oltre il 30 giugno 2021 - le istanze di accesso al Fondo, ciò al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione di spesa entro il 31 dicembre 2021. 

Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti, fra i quali sono ricompresi anche i dirigenti, occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.

I datori di lavoro richiedenti potranno beneficiare del contributo erogato dal FNC per i lavoratori anche nelle ipotesi in cui sia attivo un ammortizzatore sociale, purché le ore di formazione coperte dall’intervento del Fondo Nuove Competenze non riguardino lavoratori interessati da una sospensione dell’attività con contestuale attivazione della cassa integrazione. La compatibilità dei due strumenti va verificata in capo al singolo lavoratore e non in capo all’azienda.

Analogamente è possibile accedere all’intervento del Fondo anche nei casi in cui non sussista per il datore di lavoro interessato una condizione di crisi derivante dalla pandemia in atto, in quanto il Fondo Nuove Competenze interviene anche al solo scopo di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, nelle ipotesi in cui le esigenze organizzative e produttive dell'impresa siano mutate.

In ogni caso, il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC non deve fruire per il costo del lavoro delle stesse ore altri finanziamenti pubblici. I datori di lavoro che hanno già presentato l’istanza possono presentare una nuova domanda per l’accesso al FNC, nelle medesime modalità, a patto che la nuova istanza riguardi lavoratori diversi da quelli indicati nella precedente.

Fondo Nuove Competenze, come funziona ? - Con l'intervento del Fondo Nuove Competenze, vengono riconosciuti contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda. 

Il contributo erogato dal fondo copre il costo, comprensivi di contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo  delle competenze dei lavoratori. Sono esclusi da tale rimborso i ratei relativi alle mensilità aggiuntive ( ossia 13° e 14° mensilità ) ; al TFR e al premio produzione. L'erogazione è eseguita dall' INPS, su richiesta dell' ANPAL, in due tranche con un anticipazione del 70 per cento all'approvazione dell'istanza e con un saldo finale per il restante 30 per cento a saldo previe verifiche sulla completezza e conformità dell'istanza e della successiva richiesta di saldo.

Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, è individuato in 250 ore. 

Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale dai datori di lavoro  e delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda (RSA/RSU) ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti. 

Gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti con efficacia erga omnes anche da una sola organizzazione sindacale, sempre che essa sia maggiormente rappresentativa a livello aziendale. 

La società capogruppo può stipulare un unico accordo collettivo valido per tutte le società controllate. Nel caso di presentazione dell’istanza da parte di un Fondo Interprofessionale o del Fondo per la 7 Formazione e il sostegno al reddito, l’accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere stipulato e allegato per ogni impresa aderente.

Gli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono necessariamente prevedere :

  • prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
  • rispettare il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore pari a 250 ore;
  • individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati;
  • possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative. 

Progetto formativo e termini per la realizzazione - l progetto formativo individua gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari del progetto, del soggetto erogatore, degli oneri, delle modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata anche attraverso modalità personalizzate. In sede di stesura del progetto, andranno definite anticipatamente anche le modalità di attestazione delle competenze acquisite. 

Le attività formative devono concludersi entro 90 giorni dall'approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il termine può essere elevato a 120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori. I termini di 90 e 120 giorni non hanno natura perentoria e potranno essere estesi previa richiesta motivata da parte del datore di lavoro con comprovate ragioni.  

Al fine di poter usufruire del termine dei 120 giorni, è obbligatorio che l’azienda invii tramite PEC ad ANPAL all’indirizzo fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it la comunicazione di avvenuta adesione ai Fondi. Tale comunicazione deve dare evidenza dell’approvazione del Piano formativo da parte dei Fondi. La comunicazione dei dati consentirà ad ANPAL di aggiornare in applicativo il termine per la realizzazione delle attività portandolo da 90 a 120 giorni.

Fonte : ANPAL