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Bonus eccellenze: Una dote contributiva per premiare l'eccellenza negli studi universitari


tesi di laurea e corona d'alloro
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Nella legge di Bilancio per il 2019 (per la precisione ai commi da 706 a 717 dell’art. 1 di tale legge) è rinvenibile un nuovo ed interessante incentivo, il bonus eccellenze, volto a sostenere l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani che hanno svolto brillanti percorsi universitari.

L’incentivo economico consiste nell’esonero contributivo concesso ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani laureati con il massimo dei voti oppure assumono dottori di ricerca.

La platea dei laureati o dei dottori di ricerca potenzialmente beneficiari del sostegno all’occupazione è circoscritta a giovani con percorsi universitari di eccellenza. Ad onor del vero va sottolineato che le restrizioni sono particolarmente severe per i laureati (voto di laurea massimo abbinato ad una media molto alta); mentre il possesso del titolo di studio di dottorato di ricerca, senza altri requisiti, consente di beneficiare del sostegno all’occupazione. L’esonero è riconosciuto, infatti, per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110 entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute e Università telematiche;

- cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle Università telematiche.

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, è concesso per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

2. Una “dote” flessibile

Da notare che l’incentivo costituisce una “dote” per il lavoratore, dote che lo segue in eventuali passaggi da un datore di lavoro ad un altro. Quindi, qualora il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato un datore di lavoro abbia già parzialmente fruito dell'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, il beneficio sarà riconosciuto a questi ultimi, ovviamente per il periodo residuo (cioè fino al raggiungimento dei dodici mesi complessivi di incentivazione).

L’esonero è riconosciuto anche per le assunzioni a tempo parziale, purché effettuate con contratto subordinato di tipo indeterminato. In questo caso l’incentivo spetterà, come è ovvio, in misura proporzionalmente ridotta.

Riveste particolare interesse il fatto che il legislatore sostenga anche la trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a termine stipulati nel 2018; infatti, l’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione, avvenuta tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti alla data della trasformazione.

L'agevolazione non è prevista, invece, per i rapporti di lavoro domestico.

Al fine di rendere ancor più appetibile l’assunzione del giovane con percorso di studio eccellente, è previsto che l’esonero sopra descritto sia cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

3. Requisiti per l’accesso alle agevolazioni.

Sulla scia di analoghi provvedimenti l’incentivo non è concesso ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva per la quale si intende procedere all’assunzione.

Prof. Pier Antonio Varesi Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza