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ANPAL – Istituzione dell’incentivo “ Occupazione Sviluppo Sud “ - Decreto 178/2019


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Pubblicato da ANPAL il Decreto direttoriale n. 178/2019 con il quale l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive istituisce il nuovo Incentivo “ Occupazione Sviluppo Sud “, volto a favorire l’assunzione di disoccupati nelle Regioni del Sud Italia ( Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ), tramite lo stanziamento di 120 milioni di Euro.

Ai datori di lavoro che assumeranno a partire dal 1° maggio al 31 dicembre 2019 persone disoccupate, di età compresa tra i 16 e i 34 anni o over 35 , privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, spetta un incentivo pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con un massimale di 8.060 euro su base annua, da fruire entro il 28 febbraio 2021 a pena di decadenza.

L’incentivo “ Occupazione Sviluppo Sud “ può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato sia a tempo pieno che part-time, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato e per i rapporti di lavoro subordinato in una cooperativa di lavoro oltre che per i rapporti oggetto di trasformazione da tempo determinato in tempo indeterminato.

In accordo con quanto previsto per il predecessore “ Incentivo Occupazione Mezzogiorno” , anche per l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud c’è da tenere in considerazione la soglia “ de minimis “ stabilita dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese (Regolamento UE n. 1407/2013).

La mancata proroga del vecchio incentivo “ Occupazione Mezzogiorno “, a favore del nuovo, ha lasciato spiazzati diversi datori di lavoro. Il decreto n. 178/2019 esclude l’applicazione dello sgravio contributivo per i rapporti instaurati nei primi quattro mesi del 2019, sino al 30 aprile 2019. L’esclusione è  riconducibile alla scarsezza delle risorse stanziate, pari a 120 milioni di euro.

Diversi datori di lavoro, che hanno confidato legittimamente nella possibilità di conguaglio nella denuncia contributiva, in analogia con quanto accade per l’incentivo NEET, saranno costretti a constatare per l’ennesima volta l’impossibilità di programmare efficacemente il costo del lavoro quando alle previsioni del legislatore seguono regolamentazioni carenti, tardive e poco chiare come nel presente caso.

A riguardo sarebbe auspicabile una rettifica da parte di ANPAL, volta a rimediare a questa esclusione. Il termine del 1° maggio 2019 andrebbe considerato come termine a partire dal quale l’incentivo diviene applicabile a tutti i rapporti, compresi quelli attivati nei primi mesi del 2019, senza possibilità di conguagliare lo sgravio nelle denunce successive al mese di maggio.

ACDR