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ANPAL – Nota prot. 3016 del 13.03.2017 Chiarimenti su Bonus Sud


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Con la Nota prot. n.3016 del 13 marzo 2017, l’Anpal intende fornire interessanti chiarimenti in merito alla fruizione dell’incentivo “Bonus Sud” previsto dal Decreto Direttoriale n. 367 del 16 novembre 2016 legata all’adesione di percorsi di politica attiva. (PON SPAO - Programma Operativo Nazionale – Sistemi di Politiche Attive per l’Occpuazione).

L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna che assumono persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs.n. 150/2015 (soggetti, che privi di impiego, dichiarano in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego). Per i lavoratori di età compresa tra 16 e 24 anni e 364 giorni lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo richiesto per poter avvalersi dell’incentivo mentre i lavoratori con almeno 25 anni di età devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

In primo luogo l’Anpal spiega che l’incentivo è fruibile anche per i rapporti a termine avviati nel 2016 e trasformati nel 2017. Tra le condizioni per poter fruire dell’incentivo è prevista la «non obbligatorietà» dell’assunzione da parte del datore di lavoro. Alcune ipotesi, spiega l’Anpal, sono state individuate dall’Inps nella circolare n. 137/2012, illustrando il principio generale per cui non è possibile applicare gli incentivi nel caso in cui il datore di lavoro «non è libero di scegliere chi assumere». L’Anpal spiega, poi, che l’incentivo è escluso sui contratti di lavoro intermittente mentre per quanto riguarda l’apprendistato il bonus si applica sulla quota contributiva ridotta, prevista per la tipologia contrattuale.

Un ulteriore chiarimento è stato necessario per quanto riguarda il calcolo dell’incremento occupazionale netto necessario per poter fruire del bonus oltre i limiti dei “minimis”. L’Agenzia specifica che va fatto riferimento alle indicazioni fornite dall’Inps con la Circ. 41/2017 e dal Ministero del Lavoro attraverso l’interpello n. 34/2014. In pratica, l’incremento occupazionale netto va inteso come «l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa a un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno»