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INL – Nota n. 963/2020 : Rapporto di lavoro e legislazione emergenziale


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Con nota n. 963/2020, l’Ispettorato nazionale del lavoro ( INL ) fornisce alcune indicazioni in merito a vari istituti trattati delle ultime disposizioni legislative appartenenti alla legislazione stimolata dalla situazione di emergenza epidemiologica.

La nota circolare dà innanzitutto conto della disposizione di cui all’art. 8 del d.l. n. 104/2020, secondo la quale, fino al 31 dicembre 2021, nei casi in il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dalla agenzia di somministrazione l’utilizzatore può impegarlo a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi (anche non continuativi) senza che ciò comporti la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato in capo allo stesso utilizzatore.

Inoltre viene dato conto di quanto previsto dall’art. 12 del d.l. n. 137/2020 in tema di ammortizzatori sociali COVID-19, nonché di quanto lo stesso articolo prevede in termini di “blocco” dei licenziamenti per ragioni aziendali fino al 31 gennaio 2021.

Infine, viene richiamata l’attenzione su ulteriori disposizioni dei predetti decreti legge, riguardanti la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti dlle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 13 d.l. n. 104/2020) e il lavoro agile (artt. 21 bis e 21 ter d.l. n. 104/2020).

Fonte: INL – Nota n. 963/2020