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INL – Nota n. 716/2023 : Somministrazione a termine e attività stagionali –deroghe ai limiti numerici


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Con nota n. 716/2023 l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, per un’agenzia di somministrazione, di somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III° del TU dei Contratti, in virtù delle sole disposizioni del CCNL del settore somministrazione .

L’ Ispettorato procede innanzitutto con l’individuazione della disciplina applicabile alla somministrazione a termine di lavoratori stagionali. 

Per quanto concerne il rapporto tra somministrare e somministrato, l’ art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro …. è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del c.d. stop and go, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza. Pertanto, la somministrazione di lavoratori stagionali segue le regole contenute nel Capo III del D.Lgs. n. 81/2015 (“Lavoro a tempo determinato”) e, ovviamente, del Capo IV (“Somministrazione di lavoro”). 

Per quanto concerne dunque eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali - e più in particolare per quanto concerne le cd. deroghe numeriche - le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale troverà applicazione l’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti” (vedi anche circ. n. 17 del 31.10.2018). 

In proposito l’INL rileva, peraltro, che - ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 - anche a tali fini rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”

Secondo l’ INL, stando al tenore letterale delle norme citate, non è di per se sufficiente la disposizione contenuta nel CCNL Somministrazione all’art 52 la quale prevede che “Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/63 e s.m.i.”

Ne consegue che è proprio il CCNL applicato dall’utilizzatore a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione. 

Di diverso avviso l’ Associazione Italiana per le Agenzia per il Lavoro che, in ragione dell’assenza di un espresso divieto, ha ritenuto la lettura del dettato normativo e dell' art. 52 del CCNL somministrazione eccessivamente restrittiva.

Fonte : INL - Nota n. 716/2023