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INPS – Mess. n. 2791 del 10.07.2018: Qu.I.R. - Cessazione dell’obbligo di erogazione


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Con il mess. n. 2791 del 10.07.2018, l’INPS rende nota la cessazione dell’obbligo di erogazione della Qu.I.R. ( Quota Integrativa della Retribuzione ) prevista in via sperimentale dalla Legge di Stabilità 2015 in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

L’art. 1, c.26 e ss., della L. 23.12.2014, n. 190 aveva previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto da almeno sei mesi, ad eccezione dei domestici e agricoli, di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto ( TFR ), sotto forma di integrazione della retribuzione mensile ( QU.I.R. ). A seguire il D.P.C.M.  20 febbraio 2015, n. 29 aveva disciplinato modalità di liquidazione della Qu.I.R.. 

Non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative sopra richiamate, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatta richiesta.

Venuto meno l’obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati – in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione - dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, adeguando i relativi obblighi informativi e finanziari:

a) accantonamento in azienda;

b) versamento al Fondo di tesoreria;

c) versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.

Fonte: INPS