Stampa

INPS – Circ. n. 119 del 25.10.2022 : Anticipo TFS / TFR – Operativo il Fondo di Garanzia


icona

L’ art. 23 del DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 ha introdotto l’istituto dell’anticipo finanziario, da parte di banche e intermediari finanziari, delle indennità di fine servizio nel limite massimo di 45.000 €, mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti vantati dai lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni Pubbliche , nei confronti degli Enti responsabili per l’erogazione del trattamento di fine servizio / trattamento di fine rapporto ( TFS / TFR ). 

La medesima norma ha previsto inoltre l’istituzione di un fondo di garanzia a copertura del rischio di credito connesso a detti anticipi finanziari, disponendo che la gestione di tale Fondo sia affidata all’ INPS, sulla base di una convezione stipulata il 28 ottobre 2020 tra INPS ; Ministero del Lavoro ; Ministero dell’Economia e Finanze e Ministero della Pubblica Amministrazione. 

Con la circ. n. 119 del 25.10.2022 l’ INPS fornisce istruzioni sul funzionamento e l’attivazione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della richiesta di garanzia per l’intervento del Fondo fornendo ulteriori precisazioni rispetto a quanto offerto dalla circ. n. 131 del 17.11.2020. La stessa circolare 119/2022 illustra nel dettaglio le modalità di funzionamento del fondo, il procedimento di attivazione della garanzia , l’ estinzione del finanziamento oltre che le modalità di comunicazione da parte delle banche dirette ad acquisire informazioni in ordine al versamento e estinzione del credito. 

La garanzia del Fondo in gestione all’Inps copre l’80% dell’importo totale: il Fondo ha una dotazione iniziale di 75 milioni di euro ed è ulteriormente alimentato dalle commissioni versate dagli istituti finanziatori, pari allo 0,01% dell’importo dell’anticipo. 

La garanzia può essere attivata dalla banca o dall’intermediario finanziario in caso di impossibilità per l’Ente erogatore di rimborsare alla stessa l’importo dell’anticipo TFS/TFR, una volta che sia decorso il termine stabilito per il pagamento della singola rata di TFS/TFR e sia stato accertato il mancato rimborso, totale o parziale, del finanziamento da parte dell’Ente erogatore. 

Trascorsi 60 giorni dall’inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, la banca può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Mnistero dell’Economia e delle Finanze. In caso di inadempimento prziale del Fondo, l’importo dovuto a titolo di garanzia dello Stato è ridotto dei pagamenti già effettuati dal Fondo, quantificati dall’ Istituto ai sensi della normativa vigente. 

Fonte: INPS – Circ. n. 119 del 25.10.2022