Stampa

Ticket licenziamento – L’ INPS rivede in aumento gli importi


icona

A partire dal 1° gennaio 2013, la Legge n. 92/2012 ha disposto, per i datori di lavoro che interrompono uno o più rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le causali che consentono l’accesso alla Naspi, l’obbligo di versare un contributo per il licenziamento ( cd. Ticket Licenziamento ). Il valore del contributo ammonta al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. 

Per dare un idea, nell’anno corrente, la circ. n. 26 del 16.02.2022 ha stabilito nella misura di 1.360,77 euro l’importo del massimale NASpI ( a fronte dei 1227,55 euro del 2021). Il ticket licenziamento, corrispondente al 41 % di 1.360,77, risulta pari a 557,90 ( 503,30 nell’anno precedente ) per ogni anno di lavoro effettuato e a 46,49 euro per ciascun mese di anzianità, fino ad un massimo di 1673,76 euro. Tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. 

Trattasi ad ogni modo di un importo scollegato dalla prestazione individuale e, conseguentemente, dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro svolto in part-time o full-time, salva la possibilità di riparametrare l’importo su base mensile laddove il rapporto abbia avuto una durata inferiore all’anno ( su quest’ultimo punto è stato precisato che deve essere considerata intera la mensilità in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni). 

La prassi susseguitasi nel tempo ha altresì chiarito che ai fini dell’anzianità aziendale: 

  • i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo vanno considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate, fermo restando che nel computo non vanno considerati i periodi di congedo richiesti dal coniuge convivente con soggetto portatore di handicap in situazione di gravità accertata (art. 42, c. 5, del D.Lgs n. 151/2001) e i periodi richiesti per aspettativa non retribuita; 
  • sono periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con contratto a termine, laddove il datore abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale (art. 2, c. 30, della L n. 92/2012);
  • Qualora il rapporto sia stato trasformato senza soluzione di continuità, si deve tener conto di tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato nonché quelli a tempo determinato. Se il lavoratore è passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie, nell’anzianità aziendale si considera anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.

Da ultimo l’ Istituto con la circ. n. 137 del 17.09.2021 , nel rivedere le modalità di calcolo del ticket licenziamento, ha fornito alcuni esempi corretti di calcolo considerato che nel corso degli anni la quantificazione non è sempre avvenuta conformemente alle disposizioni dell’art. 2, comma 31, L. 92/2012.

MA IN QUALI CASI E’ DOVUTO IL TICKET LICENZIAMENTO ?

Vale in sostanza un principio generale secondo il quale i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione aggiuntiva in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa. Il contributo è dovuto in caso di: 

  • licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
  • licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
  • licenziamento per giusta causa;
  • recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova;
  • recesso, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di apprendistato.

Il versamento del ticket licenziamento è richiesto nelle sole ipotesi di risoluzione consensuale a seguito di verbale di conciliazione sottoscritto presso l’Ispettorato,  sede sindacale o in Commissione di certificazione o della conciliazione obbligatoria (art. 7 della legge n. 604/1966), in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un datore di lavoro con più di 15 dipendenti. 

Il ticket licenziamento è dovuto anche in caso di risoluzioni riconducibili a contratto di espansione nel quale è previsto l’accompagnamento alla pensione del personale a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia a condizione che abbiano maturato il requisito minimo contributivo; 

Le dimissioni volontarie non fanno sorgere l’obbligo contributivo. Il ticket è invece richiesto in caso di : 

  • dimissioni per giusta causa (1. mancata corresponsione della retribuzione; 2. mutamento in peius delle mansioni ; 3. modifica delle condizioni di lavoro nei tre mesi seguenti ad un trasferimento d’azienda ; 4. rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico; 5. mobbing o molestie sessuali);
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità (300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio con tutela estesa anche al padre che abbia fruito del congedo parentale) o dal lavoratore padre che ha fruito del congedo paternità;
  • Dimissioni presentate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro;

Il datore di lavoro è parimenti soggetto al contributo in questione nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. 

Il contributo in argomento è altresì dovuto nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 6 del d.lgs 4 marzo 2015, n. 23 (decreto sul cosiddetto contratto a tutele crescenti. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con interpello n. 13 del 2015, ha chiarito che non è ostativo al riconoscimento dell’indennità NASpI l’ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui al predetto articolo 6). 

Nei casi di licenziamento collettivo, in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte. Sulla misura del contributo è successivamente intervenuta anche la legge di bilancio 2018, che, all’articolo 1, comma 137, ha introdotto una nuova aliquota di computo del c.d. ticket di licenziamento per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

Più in particolare, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs n. 148/2015, l'aliquota percentuale di calcolo del contributo in argomento è pari all'82% del massimale mensile. 

Dal combinato disposto dei due provvedimenti - Legge Fornero e Legge bilancio 2018 - deriva che per ogni interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, il c.d. ticket di licenziamento, pari all'82% del massimale mensile, è moltiplicato per tre volte. 

In applicazione del vigente art. 2, co. 34, lett. a), della legge n. 92/2012, il ticket non è dovuto qualora l’interruzione del rapporto di lavoro sia conseguente a licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione. Ugualmente non è dovuto nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere.