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INL- Nota n. 298/2020: anche il licenziamento per inidoneità alla mansione rientra fra quelli temporaneamente impediti dal cd. Cura Italia


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L’art. 46 del decreto Cura Italia (d.l. n.18/2020), come modificato dalla legge di conversione e poi dal decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020), fino al 17 agosto 2020 impedisce il recesso del datore dal contratto di lavoro subordinato per giustificato motivo oggettivo (art. 3 l. n.604/1966) e sospende, altresì, le procedure in corso relative a tale tipologia di licenziamento.

Stante questa normativa, ci si è chiesti se anche il licenziamento per sopravvenuta inidoneità del lavoratore alla mansione rientri, o meno, nel campo di applicazione della stessa.

Su tale questione, si esprime, con la nota n. 298/2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La tesi sostenuta dall’Ispettorato è questa: anche il licenziamento motivato dall’inidoneità sopravvenuta è un licenziamento che rientra nella categoria dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Ciò perché l’inidoneità sopravvenuta comunque comporta che il datore di lavoro applichi regole proprie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: verifica in merito alla possibilità ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori rispetto a quelle espletate in precedenza.

In questo modo, la Nota, emanata dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, non dà alcun rilievo alla circostanza che, a base del licenziamento, si pone una sopravvenienza che, direttamente, riguarda la persona del lavoratore. Data la premessa da cui la Nota muove, naturalmente la sua conclusione è che anche il licenziamento per inidoneità alla mansione è destinatario delle limitazioni poste dall’art. 46.