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Regione Lombardia – Ordinanza n. 590/2020: Covid-19 - Ulteriori misure per i luoghi di lavoro


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Con ordinanza n. 590/2020 del 31 luglio, la Regione Lombardia ha disposto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, valevoli nel periodo intercorrente tra il 1 agosto 2020 e il 10 settembre 2020.

L’ Allegato 1 dell’ Ordinanza n. 590/2020 conferma le ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’ e aggiorna le schede relative alle varie attività. Per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.

Per quanto concerne i luoghi di lavoro, due i punti di attenzione :

Mascherine 

Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego. 

È soggetto all’obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali, fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche, produttive e sociali. 

Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro 

I datori di lavoro devono rilevare prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì̀ attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà̀ consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro.

Per il resto l’ordinanza 590/2020, dispone novità rilevanti per il trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea. Precise disposizioni sono inoltre previste per i servizi di trasporto scolastico, in previsione della ripresa del nuovo anno. Vengono, inoltre, introdotte indicazioni anche per la partecipazione alle cerimonie religiose svolte in luoghi chiusi.

Fonte: Lombardia