Stampa

Quali tutele residuano in favore dei lavoratori fragili?


icona

I. La normativa in materia di lavoratori fragili

La fine del periodo di emergenza prevista per il 31 marzo prossimo, comporta anche la cessazione di alcune tutele previste – durante il periodo pandemico – in favore dei lavoratori fragili.

In particolare, con il termine lavoratori fragili si fa riferimento ai soggetti maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Due sono state le direttrici in cui si è mosso, in questi due anni, il legislatore, al fine di tutelare la predetta categoria di dipendenti.
In particolare, da un lato, con l’art. 83 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (convertito con modificazioni con la L. 17.07.2020 n. 77), è stato disposto l’obbligo, in capo ai datori di lavoro pubblici e privati, di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.
Dall’altro lato, invece, con l’art. 26, comma 2 bis, del D.L. 17.03.2020 n. 18 (convertito con modificazioni con la L. 24.04.2020 n. 27), è stato previsto il diritto dei lavoratori fragili di svolgere di norma la propria prestazione in regime di smart-working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da remoto.

Entrambe le misure – la prima per espressa previsione del medesimo art. 83 del D.L. 34/2020 e la seconda per la proroga intervenuta ad opera dell’art. 17 del D.L. 221/2021 – avevano una durata limitata sino al termine del periodo di emergenza, previsto – come detto – per il prossimo 31.03.2022.

II. La situazione attuale

In questo quadro si innesta il D.L. 24.03.2022 n. 24 che, all’art. 10, ha prorogato solo alcuni dei termini correlati alla pandemia da COVID-19.
In particolare, la bozza che circolava nei giorni precedenti all’emanazione del testo definitivo, prevedeva:
- all’art. 10 comma 2: "Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022";
- all’interno dell’Allegato B la proroga della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio sino al 30.06.2022.
Il testo definitivo ha mantenuto, però, solo quest’ultima proroga, non prevedendo più – in questo modo – un diritto dei lavoratori fragili allo smart-working a far data dal 01.04.2022.

Ad oggi, pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei dipendenti fragili.
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia, infatti, in una visita medica sui lavoratori interessati, in quanto affetti da patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. a), D.Lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale” presente sul sito INAIL.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Orbene, attualmente, quindi è il medico competente che dovrà accertare:
- la permanenza della condizione di fragilità;
- la necessità di adibire, fino al 30.06.2022, il dipendente al lavoro agile ovvero la possibilità di disporre il rientro del prestatore in azienda.

Avverso le decisioni del medico competente, ai sensi dell’art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, sia i lavoratori che le aziende possono proporre ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio del sanitario, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Avv. Matteo Farnetani - Fieldfisher