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Misure di sicurezza anti-Covid-19 rafforzate all’Ispettorato del Lavoro


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In data 7 settembre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e le Organizzazioni sindacali, rappresentative del personale appartenente alle aree funzionali e alle qualifiche dirigenziali, hanno sottoscritto un “Protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus COVID-19”.

Il Protocollo, interessante per quanto direttamente prevede in relazione alla prevenzione dell’infezione negli specifici ambiti lavorativi a cui è applicabile, è da considerare anche perché è stipulato da una amministrazione, l’Ispettorato del lavoro, che ha competenze generali in tema di tutela della salute.

Leggerlo, pertanto, consente di individuare le cautele che lo stesso Ispettorato ritiene necessarie quando si opera nella veste di datore di lavoro.

Il documento, inoltre, appare utile anche da un punto di vista generale e, in particolare, appare d’interesse per le tante organizzazioni, anche private, che hanno una duplice questione da affrontare: la tutela dei lavoratori ma anche dell’utenza che, a seconda dei casi, ha sistematici rapporti con l’amministrazione o con l’organizzazione aziendale.

Il Protocollo tocca una ampia serie di profili:

Misure organizzative, fra le quali campeggiano:

  • il lavoro agile, che si continuerà a favorire assicurando che venga applicato al 50 % del personale che svolge attività esercitabile in tale modalità. Ciò anche avendo presenti l’insieme delle disposizioni speciali che riconosco “diritti” al lavoro agile o solo priorità (come art. 39 d.l. n. 18/2020; art. 18, comma 3-bis l. n. 81/2017);
  • Flessibilità dell’orario di lavoro nell’articolazione giornaliera e settimanale;
  • Revisione degli spazi e delle postazioni di lavoro;
  • Misurazione della temperatura;
  • Procedure di gestione delle procedure;
  • Procedure di accesso per i visitatori;

Misure precauzionali, pensate per il personale dipendente e per l’utenza, fra l’altro con misure specifiche per il personale ispettivo distinguendo, in caso di accesso ai luoghi di lavoro, fra ispezioni ad aziende con rischio generico e ispezioni ad aziende con rischio specifico COVID-19 (ospedali, case di cura, laboratori clinici, centri di accoglienza).

Fonte: INL