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INPS - Mess. n. 2622 del 30.06.2022 : Proroga tutele per i lavoratori fragili


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L’INPS, con il mess. n. 2622 del 30.06.2022 , informa che l’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 (entrata in vigore il 24 maggio 2022), ha ulteriormente prorogato la tutela per i lavoratori “fragili” al 30 giugno 2022, modificando tuttavia i criteri per l’individuazione delle categorie dei lavoratori aventi diritto. 

Al riguardo, ai fini dell’attuazione della norma, occorre far riferimento al decreto del 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro per la Pubblica Amministrazione, denominato “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”

Ai fini del riconoscimento della tutela, l’articolo 10 in argomento conferma la necessità del possesso della “certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” o del “riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. In aggiunta, come già precisato, la norma prevede che tali lavoratori rientrino nelle categorie del citato decreto ministeriale. 

Pertanto, l’INPS, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate ai sensi del suddetto decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.