Stampa

INL – Circ. n. 1 del 11.01.2018: Chiarimenti sul ruolo del datore di lavoro nel garantire la sicurezza sul lavoro.


icona

Con la circ. n. 1 del 11 gennaio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce alcuni chiarimenti circa la corretta applicazione dell’art. 34, c. 1, del d.lgs. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione.

QUADRO NORMATIVO: Le precisazioni si rendono necessarie alla luce delle recenti modifiche apportate all’art.34 d.lgs.81/2008 dall’art. 20, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 151/2015, il quale ha abrogato il comma 1-bis (introdotto dal d.lgs. n. 106/2009), che consentiva lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, da parte del datore di lavoro, solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori. La modifica del 2015 ha riportato la disposizione in commento al testo originario del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ha rimosso la limitazione introdotta dal predetto comma, riconoscendo che, anche nelle piccole imprese con più di cinque lavoratori, la presenza di un datore di lavoro in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e per addetti al primo soccorso costituisce un vantaggio ai fini della sicurezza.

LE PRECISAZIONI INL: In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ritenuto opportuno precisare che la facoltà concessa al datore di lavoro, (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio - art. 31, co.6), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di sicurezza, designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 del d.lgs. 81/2008.

Fonte INL