Stampa

INAIL: Rimodulate le misure anti-contagio Covid-19 in vista della fase 2


icona

In attesa della riapertura graduale delle aziende e degli uffici (cd. Fase 2), l’INAIL ha pubblicato il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.

Tale Documento è stato predisposto nella giornata del 23 aprile al fine di “fornire elementi tecnici di supporto al processo di decisione politica” in previsione anche di un possibile aggiornamento al Protocollo condiviso sottoscritto dalle parti sociali in data 14 marzo 2020 che di fatto sta per essere elaborato proprio in vista della fase due (BOZZA CONSULTABILE)

Il documento tecnico è composto da due parti.

La prima parte riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio, che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”.

La seconda parte è focalizzata sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020.

A. Definizione del rischio da contagio in relazione alle diverse tipologie di attività

Per quanto concerne il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro, l’INAIL prende in primo luogo in considerazioni tre variabili:

- l’“esposizione” ovvero la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);

- la “prossimità ossia le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

- l’”aggregazione” vale a dire la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

In base alle predette variabili, l’INAIL stima il rischio di contagio – in relazione alle diverse tipologie di attività – nelle seguenti classe di rischio: basso, medio-basso, medio-alto ed alto.

In tale prospettiva, al Documento è allegata una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi.

A titolo esemplificativo, nel documento tecnico sono state collocate: i) nella classe di rischio basso, le attività inerenti al settore dell’agricoltura e della pesca; ii) nella classe di rischio medio-basso, quelle rientranti nell’ambito dell’istruzione; iii) nella classe di rischio medio-alto, gli addetti alle mense e i camerieri; iv) nella classe di rischio alto, le attività rientranti nei settori della sanità e dell’assistenza sociale.

B. Linee generali per il contenimento del rischio nei luoghi di lavoro

Al fine di prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia, l’INAIL ritiene imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile di una serie di misure.

In particolare, le misure da adottare sono classificate in tre distinte categorie:

  • misure organizzative;
  • misure di prevenzione e protezione;
  • misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici.

Nell’elaborazione delle predette misure, l’INAIL riprende e valorizza le indicazioni già contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, negli ambienti di lavoro”, stipulato dal Governo con le Parti sociali in data 14 marzo 2020.

A. In relazione alle misure organizzative, particolarmente interessanti talune considerazioni sulla gestione degli spazi di lavoro.

In particolare, per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, l’INAIL valuta la possibilità di adottare soluzioni innovative “come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l’introduzione di barriere separatorie (pan¬nelli in plexiglass, mobilio, ecc.)”.

In tema di organizzazione e orario di lavoro, l’INAIL giudica positivamente e suggerisce, anche in relazione alla Fase 2, l’utilizzo delle diverse forme di lavoro a distanza.

A tal riguardo, tuttavia, si sottolinea la necessità di rafforzare le misure di supporto per la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza nell’uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza, "incoraggiando a fare pause regolari".

In relazione poiagli spostamenti per rag¬giungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico, l’INAIL considera essenziale evitare aggregazioni sociali.

Sul punto, si suggerisce l’adozione di specifiche misure organizzative, ad esempio tramite “piani di mobilità adeguati”, misure specifiche per disciplinare l’uso dei mezzi pubblici o incentivando forme di trasporto sul luogo di lavoro differenti, anche con il mezzo privato.

In ogni caso, all’interno dei mezzi pubblici si raccomanda, oltre al distanziamento sociale, l’uso di mascherine per tutti gli occupanti.

B. Fra le misure di prevenzione e protezione, meritano una particolare attenzione quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla tutela dei lavoratori fragili. 

In via generale, nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in questa fase di emergenza, l’INAIL attribuisce un ruolo centrale al medico competente, prevedendo il coinvolgimento di tale figura “al di là dell’ordinarietà”.

Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, si suggerisce, in via straordinaria, la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o di ricorrere a soluzioni alternative, “anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore”. 

Al medico competente è attribuito un ruolo centrale soprattutto per l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

L’INAIL sottolinea che i dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. 

In tale ottica, si consiglia l’introduzione di una “sorveglianza sanitaria eccezionale” con riferimento ai lavoratori con più di 55 anni e ai lavoratori al di sotto di tale età “che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta”.

Per le predette categorie di lavoratori, in assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), l’INAIL ritiene possa essere espresso un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso. 

C. Con riguardo infine alle misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici, l’INAIL, dopo aver richiamato alcune misure già contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020 (tra cui il controllo della temperatura corporea e l’impossibilità del lavoratore di accedere ai luoghi di lavoro se la stessa risulti superiore ai 37,5°), precisa che, nelle aree maggiormente colpite, potranno essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive specifiche “come l’esecuzione del tampone per tutti i lavoratori”

Alla luce delle summenzionate considerazioni e avendo presente le diverse tipologie di attività, l’INAIL ritiene, in conclusione, che le attività produttive con rischio basso o medio-basso potrebbero avere priorità in un processo graduale di rimodulazione delle misure contenitive.

Una particolare attenzione meritano le attività del settore manifatturiero e delle costruzioni, settori considerati dall’INAIL vitali per l’economia del Paese e con un indice di rischiosità complessivo mediamente basso che può ulteriormente essere migliorato con attente e puntuali misure organizzative e di prevenzione e protezione.

Per altro verso, si ritiene che debba essere fatta una attenta riflessione su quei settori lavorativi che comportano intrinsecamente aggregazioni che possono veicolare il contagio, come ad esempio la scuola.

In ogni caso, a parere dell’INAIL, è importante che l’assetto proposto venga coerentemente inserito in tutte le politiche di contrasto all’epidemia in corso “con particolare riferimento al contact-tracing”.

Avv. Andrea Lucà - Fieldfisher