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INAIL – Circ. n. 23 del 1.06.2023 : Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori – chiarimenti in merito all’obbligo assicurativo


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Con la circ. n. 23 del 1.06.2023 , l’ INAIL fornisce chiarimenti in merito alla tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro occorsi ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ( RLS ) aziendali , di unità produttiva , territoriale o di sito produttivo. 

Nell’esercizio delle proprie funzioni, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ( RLS )sono tenuti ad accedere in luoghi di lavoro diversi da quelli in cui operano normalmente in qualità di lavoratore. 

Da qui i dubbi sollevati dalle strutture territoriali della stessa INAIL in merito alla tutelabilità dagli infortuni occorsi in occasione dell’attività esercitata in veste di RLS. 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI : 

Il Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro definisce il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. I rappresentanti sono figure fondamentali del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ne regolamenta ruolo e funzioni agli articoli da 47 a 52.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo ed è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive. 

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è stabilito in sede di contrattazione collettiva, fermo restando che la legge ne prevede in ogni caso il numero minimo in rapporto al numero dei lavoratori presenti nell’azienda o nell’unità produttiva. Sono, altresì, stabilite in sede di contrattazione collettiva le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonchè il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni. 

Il Testo Unico definisce le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne indica analiticamente le funzioni, riconoscendogli essenzialmente quelle di consultazione e di controllo sulle attività poste in essere dal datore di lavoro in merito alla sicurezza e salute dei propri lavoratori. Sono previsti specifici diritti all’informazione, alla formazione, alla partecipazione e al controllo, tutti funzionali a realizzare la partecipazione attiva al sistema di valutazione. 

Dal punto di vista assicurativo rileva, in particolare, il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, che può evidentemente anche essere diverso da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore. 

Occasione di lavoro e rischio elettivo - Per quanto riguarda la tutelabilità degli infortuni occorsi a RLS di azienda o di unità produttiva in occasione dell’esercizio delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, l’Inail chiarisce che gli eventi lesivi sono da considerarsi infortuni avvenuti in “ occasione di lavoro “ e quindi sono compresi nella tutela assicurativa. In altri termini, gli infortuni accaduti in occasione dell’attività di rappresentante dei lavoratori della sicurezza sono tutelati in base ai principi generali in materia di assicurazione obbligatoria, che escludono la tutela soltanto se, nel caso concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento sia riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore. 

Secondo la giurisprudenza consolidata è definito rischio elettivo, riferito al comportamento del lavoratore, tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi, nel senso che esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall’attività lavorativa, cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa. 

L’INAIL sottolinea che la tutela apprestata ai rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza, spesso scelti tra i rappresentanti sindacali, va riconosciuta esclusivamente per la peculiarità delle funzioni svolte e non contrasta con i principi consolidati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di infortuni occorsi ai sindacalisti. In particolare, l’Istituto precisa che la funzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è da tenere del tutto distinta da quella dei lavoratori che svolgono l’attività sindacale nell’azienda, quali per esempio i componenti delle RSU, che hanno diritto a fruire di permessi sindacali per lo svolgimento della loro attività. Con riferimento agli eventi lesivi occorsi a lavoratori in permesso sindacale, infatti, la Corte Costituzionale ha escluso la tutela assicurativa dell’Inail con l’ordinanza n. 136 del 24 aprile 2003. La Corte ha argomentato che la situazione del sindacalista in permesso sindacale si connota per il suo marcato carattere di episodicità e occasionalità che non altera la continuità della prestazione lavorativa del dipendente e del correlato obbligo retributivo del datore di lavoro e pertanto non è assimilabile a quella dei lavoratori in aspettativa sindacale, ai quali la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata invece estesa per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 171 del 2002, con oneri a carico delle organizzazioni sindacali per conto delle quali i lavoratori in aspettativa sindacale svolgono le attività previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 

Rappresentante territoriale - In assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è prevista la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, che esercita le medesime funzioni con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ai fini assicurativi l’Inail evidenzia che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale può essere esposto anche a rischi diversi da quelli propri dell’ambiente lavorativo aziendale nei quali opera come lavoratore subordinato. per l'esercizio delle proprie attribuzioni egli accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fermo restando che il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave e che in tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico. 

Rappresentante di sito produttivo - Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs n. 81/2008) prevede la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che deve essere individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel medesimo sito produttivo e con le modalità stabilite nella contrattazione collettiva, nei contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, e precisamente nei porti, nei centri intermodali di trasporto, negli impianti siderurgici, nei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e nei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500. Eventuali eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle proprie attribuzioni ovvero nello svolgimento dell’attività di coordinamento a essi specificatamente affidata dalla legge sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.

Fonte: INAIL - Circ. n. 23 del 1.06.2023