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Direttiva UE 2020/739 del 03.06.2020: Covid-19 come agente biologico a cui si può essere esposti a causa dell’attività lavorativa


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Con la Direttiva 2000/54/CE, sono state fornite agli Stati membri indicazioni relative a rischi connessi ad agenti biologici con cui si può entrare in contatto durante l’attività lavorativa.

Tale direttiva prevede norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti o potenzialmente derivanti dall’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, riguardando tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività.

Alla disciplina della direttiva è riconducibile, in particolare, la parte del testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoro relativa “Esposizione ad agenti biologici”: artt. 266 e seguenti del d.lgs. n.81/2008.

Ora, la Commissione europea, avendo presente la pandemia, interviene con la Direttiva 739/2020, integrando l’allegato III della direttiva del 2000 con l’espressa menzione di SARS COV-2 e ciò muovendo dalle seguenti considerazioni:
 “Il virus «coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave», abbreviato «SARS-CoV‐2», che ha causato la pandemia di Covid‐19, è molto simile ai virus SARS e MERS. In considerazione dei dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili concernenti le caratteristiche del virus, come le modalità di trasmissione, le caratteristiche cliniche e i fattori di rischio per l’infezione, è opportuno aggiungere con urgenza il SARS-CoV‐2 all’allegato III della direttiva 2000/54/CE al fine di continuare a garantire un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati. Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri e Stati dell’EFTA nonché altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV‐2 nel gruppo di rischio 3…
”.

Tenendo conto della gravità della situazione epidemiologica, agli Stati membri viene chiesto di adeguare gli ordinamenti nazionali entro il 24 novembre 2020, non rinunciandosi a sollecitarli a procedere anche prima.

Per quanto riguarda la situazione italiana si veda:

Decreto liquidità: una nuova legge su obblighi e responsabilità per infezioni da COVID-19 nel luogo di lavoro

Infortunio in occasione di lavoro per COVID-19 e responsabilità del datore: il comunicato dell’INAIL

Covid-19: Aggiornato il protocollo condiviso per il contenimento del virus

La sicurezza nei luoghi di lavoro ai tempi del COVID-19

ACDR