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INL – Relazione annuale sulla convalida delle dimissioni e risoluzioni di genitori nei primi tre anni di vita del bambino


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Annualmente l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro redige una relazione sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri. Nell’anno della pandemia ci si attendeva un drastico calo dell’occupazione ma così non è stato. Le misure messe in campo dal Governo fin dai primi mesi della pandemia, ammortizzatori sociali e blocco dei licenziamenti, hanno mantenuto stabile l’occupazione con un’unica eccezione rappresentata dai contratti a termine.

Lo stesso può dirsi per le dimissioni, dove congedi straordinari e bonus baby sitting hanno permesso di evitare la temuta ondata di risoluzioni. L’ Ispettorato ha attestato un calo delle dimissioni del - 17,7 % rispetto all’anno precedente, ossia 2 milioni in meno ( 11 milioni nel 2019 e 9 milioni nel 2021 ). La motivazione prevalente è la scadenza del contratto, che coinvolge più di 6 milioni di rapporti (anche qui il dato è in calo del 17,6% in meno del 2019). Le risoluzioni proposte dal datore di lavoro passano da oltre 1,1 milioni del 2019 a poco più di 775 mila del 2020, con una contrazione del 31,8 %. La tipologia cha subisce maggiore riduzione (-35,6%) è quella del licenziamento che, per effetto del divieto disposto nel periodo di emergenza sanitaria, passa da quasi 870 mila casi a meno di 560 mila. A conferma della centralità della motivazione della scadenza contrattuale nel 2020 le risoluzioni dei rapporti di lavoro hanno riguardato per lo più dipendenti con contratti a tempo determinato (il 63% delle risoluzioni delle lavoratrici e quasi il 66% di quelle dei lavoratori). 

Neanche a dirlo, nella maggioranza dei casi i soggetti dimissionari  sono le lavoratrici madri. 

LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI ( art. 55, D.Lgs. n. 151/2001 ): 

La tutela della genitorialità mediante la convalida delle dimissioni è riconosciuta limitatamente ad alcuni periodi considerati “protetti”. 

Ovviamente la tutela predisposta vuole evitare l’interruzione del rapporto di lavoro a causa di pressioni operate dal datore di lavoro in seguito all’acquisizione del nuovo status genitoriale. Al fine di assicurarne le genuinità, pertanto, è previsto che le dimissioni siano efficaci solo in seguito alla convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, istituito presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza della lavoratrice o del lavoratore e che, solo successivamente a detto adempimento, il rapporto di lavoro possa considerarsi definitivamente concluso. 

In particolare, il legislatore ha stabilito che sono soggette all’obbligo di convalida le dimissioni rassegnate:

• dalla lavoratrice madre durante il periodo di gravidanza;

• dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (ovvero nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, fino ai tre anni decorrenti dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore). 

La lavoratrice ed il lavoratore che intendono rassegnare le dimissioni nel periodo cd. protetto devono preliminarmente notificare al datore di lavoro, a mezzo lettera consegnata a mano o inviata tramite raccomandata a/r, la comunicazione con la quale manifestano la volontà di rassegnare le dimissioni durante il periodo protetto, precisando contestualmente la data relativa all’ultimo giorno di lavoro. 

Successivamente la lavoratrice o il lavoratore si dovranno recare presso la sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro muniti di copia della lettera di dimissioni presentata al datore controfirmata per ricevuta da quest’ultimo, o corredata dalla copia della ricevuta di ritorno in caso di invio a mezzo raccomandata. Al servizio ispettivo spetta poi rilasciare, entro 45 giorni dalla richiesta del genitore, il provvedimento di convalida che viene inviato al/alla dipendente ed al datore di lavoro, consentendo quindi a quest’ultimo di espletare le formalità relative alla cessazione del rapporto di lavoro. 

In conseguenza dello stato di emergenza sanitaria dovuto all’epidemia causata dal COVID-19, la procedura di convalida delle dimissioni ha subito una parziale modifica dal momento in cui non è possibile recarsi presso gli uffici dell’ ITL competenti. E’ stato quindi richiesta la compilazione di un modulo online disponibile sul sito dell’ispettorato, da inviare tramite e-mail ordinaria al servizio ispettivo competente. 

Sull’argomento : INL – Nota n. 749/2020 : Convalida dimissioni del lavoratore padre – Il datore di lavoro deve essere informato