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INL – Nota n. 749/2020 : Dimissioni padre lavoratore e congedo paternità


convalida dimissioni
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Con nota n. 749/2020 , l’ Ispettorato del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 55, c. 4, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la preventiva fruizione del congedo di paternità come condizione necessaria per l’applicazione della disciplina in materia di convalida delle dimissioni, presentate dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino. La citata disposizione prevede che:

“la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (…) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.

Alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11676/2012, appare necessario che, ai fini della convalida, il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di cui all’articolo 28, D.Lgs. 151/2001, o del congedo obbligatorio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), L. 92/2012, (si pensi alla comunicazione effettuata per la fruizione degli assegni per il nucleo familiare). 

L’Ispettorato ritiene che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità, avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore, secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù, come già chiarito, di comunicazioni o richieste di diverso tenore.

Tale impostazione risulta peraltro in conformità alla ratio della norma che, come già evidenziato dal Ministero del Lavoro, risiede proprio nella volontà di assicurare una “ tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore “.

Fonte: INL - Nota n. 749/2020