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Convalida dimissioni e risoluzioni consensuali : L' INL modifica la procedura


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In conseguenza dello stato di emergenza sanitaria dovuto all’epidemia causata dal COVID-19, le sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro hanno modificato la procedura di convalida delle dimissioni.

Fermo restando l’obbligo di inviare al datore di lavoro la comunicazione delle dimissioni, la possibilità di recarsi all' ITL venne esclusa. Conseguentemente venne richiesto, al lavoratore e alla lavoratrice, la compilazione di un apposito modulo disponibile online sul portale dell’Ispettorato, da inviare  tramite e-mail ordinaria al servizio ispettivo competente.

Della cessazione del periodo emergenziale da COVID-2019, questo modello di richiesta online per la  convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali (ex art. 55, D.Lgs. 151/2001) non è più utilizzabile. Tuttavia - rende noto l' Ispettorato - è possibile effettuare il colloquio con il personale dell'ITL anche "a distanza" attraverso la presentazione di un nuovo apposito modello di richiesta attualmente disponibile online. Quest'ultimo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato per poter accedere alla procedura da remoto in alternativa al colloquio in presenza con il funzionario incaricato.

Il nuovo modulo, compilato e sottoscritto, deve, infine, essere trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica ( a tal fine, l' Ispettorato ha reso disponibile l'elenco delle proprie sedi territoriali, con i relativi indirizzi e-mail al seguente indirizzo [https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/default.aspx] ).

Oltre alla compilazione del suddetto modulo, occorre anche allegare copia di documento di identità valido (da esibire anche in occasione del colloquio online) e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata. 

DIMISSIONI RASSEGNATE DURANTE IL PERIODO CD. PROTETTO :

La procedura è prevista per fornire tutela alla lavoratrice madre e al lavoratore padre, per evitare che questi soggetti decidano di interrompere il proprio rapporto di lavoro a causa di pressioni operate dal datore di lavoro in seguito all’acquisizione del nuovo status genitoriale. 

La lavoratrice ed il lavoratore che intendono rassegnare le dimissioni nel periodo cd. protetto devono preliminarmente notificare al datore di lavoro, a mezzo lettera consegnata a mano o inviata tramite raccomandata a/r, la comunicazione con la quale manifestano la volontà di rassegnare le dimissioni durante il periodo protetto, precisando contestualmente la data relativa all’ultimo giorno di lavoro.

Al fine di assicurarne le genuinità è previsto che le dimissioni siano efficaci solo in seguito alla convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro istituito presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza della lavoratrice o del lavoratore e che, solo successivamente a detto adempimento, il rapporto di lavoro possa considerarsi definitivamente concluso. 

In particolare, il legislatore ha stabilito che sono soggette all’obbligo di convalida le dimissioni rassegnate:

  • dalla lavoratrice madre durante il periodo di gravidanza;
  • dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (ovvero nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, fino ai tre anni decorrenti dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore). 

Le dimissioni presentate dalla lavoratrice madre e dal lavoratore padre durante i periodi sopra menzionati devono essere convalidate a pena di nullità. Nel caso in cui il servizio ispettivo dovesse verificare la non genuina volontà di dimettersi, non procederà con la convalida ed il rapporto di lavoro non potrà essere risolto. 

Il servizio ispettivo deve rilasciare, entro 45 giorni dalla richiesta fatta dal genitore, il provvedimento di convalida che viene inviato al/alla dipendente ed al datore di lavoro, consentendo quindi a quest’ultimo di espletare le formalità relative alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro si risolverà con effetto dalla data indicata nella iniziale comunicazione notificata al datore di lavoro e dalla medesima cesserà anche il diritto alla retribuzione.

Fonte: INL