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Decreto trasparenza e prevedibilità delle condizioni di lavoro – Cosa cambia dal 13 agosto ?


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Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 luglio 2022, il DLgs 27 giugno 2022 n 104 che recepisce la Direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea comporta una serie di adempimenti per le aziende. 

Il tema delle “Informazioni sul rapporto di lavoro” dovute dai datori di lavoro e dai committenti ai lavoratori, che costituisce solo una delle aree su cui il Decreto interviene, è trattato innanzitutto con riferimento al momento dell’avvio del rapporto di lavoro, sia di lavoro subordinato che di collaborazione coordinata e continuativa (anche etero-organizzata). 

Nell’ambito di una disciplina alquanto complessa e non priva di profili problematici, che comunque lascia dei margini di discrezionalità, datori di lavoro e committenti sono chiamati a compiere delle scelte circa i modi e le tempistiche delle informazioni da fornire. 

Un potenziamento degli obblighi di informazione è previsto dal Decreto non solo in caso di “prestazioni di lavoro all’estero” ma anche di utilizzo di “sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati” e di “rapporto di lavoro caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili”. 

Ne deriva ancor di più la preliminare esigenza di approfondire e chiarire i vari passaggi del nuovo testo legislativo, anche nei rapporti con altre fonti legislative come, in primo luogo, il Regolamento sulla protezione dei dati personali. 

Esigenza tanto più rilevante in quanto non risulta agevole definire i contorni di fattispecie - sistemi automatizzati, organizzazioni del lavoro interamente o in gran parte imprevedibili - che il Decreto evoca. 

Anche nelle disposizioni che trattano della informazione a favore dei lavoratori, e non solo nella parte sulle “Prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro”, il Decreto, del resto, non manca di introdurre regole che vanno oltre l’aspetto meramente informativo. 

Questo, ad esempio, è evidente nella relazione fra le disposizioni che impongono informazioni aggiuntive in caso di modalità organizzative in parte o in tutto imprevedibili in quanto prive di un “orario normale di lavoro programmato” e le disposizioni che puntano a promuovere una “prevedibilità minima del lavoro” riconoscendo anche specifiche prerogative ai lavoratori (come la facoltà di rifiutare un incarico o di rendere la prestazione in carenza delle informazioni preventive prescritte, informazioni capaci di conformare lo stesso modo di svolgimento del lavoro). 

Il documento elaborato dal Dipartimento di diritto del lavoro di Fieldfisher approfondisce organicamente la prima parte Decreto come passaggio propedeutico ad una applicazione dello stesso che sia corretta ma anche capace di ridurre al minimo gli oneri burocratici che da questa nuova legge indubbiamente derivano.