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Cassazione - Notifiche a mezzo di posta di atti giudiziari: soppressione dell'esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.a.


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Con la sentenza n. 23887 del 11.10.2017, la Corte di Cassazione afferma alcuni principi in tema di notifica degli atti processuali in seguito all'entrata in vigore della Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Fino al 10 settembre 2017, data di entrata in vigore dell'art.1, comma 57, L. 127/2017 – le Poste Italiane S.p.A. erano l’unico soggetto abilitato alla spedizione di atti tributari processuali ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 890 del 20.11.1982

Il caso affrontato dalla Suprema Corte

Un contribuente è ricorso al Giudice di legittimità chiedendo la censura della sentenza della Ctr Campania che aveva dichiarato inammissibile l’originario ricorso di prima istanza perché notificato a mezzo posta privata piuttosto che mediante il servizio di spedizione universale offerto da Poste Italiane

La sentenza

La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni di primo e secondo grado ed ha affermato i seguenti principi:

- La notifica a mezzo posta privata, ossia eseguita avvalendosi di un soggetto distinto dalle Poste Italiane, fornitore unico del servizio postale universale, è inesistente ed insuscettibile di sanatoria anche in presenza della costituzione in giudizio delle controparti

- L’art. 1, comma 57, L. 127/2017 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza – ha abrogato, solo a far data dal 10 settembre 2017, con efficacia non retroattiva, l’art. 4 comma 1, L. n. 890 del 20.11.1982 che prevedeva il diritto esclusivo delle Poste Italiane S.p.A. a procedere alla notifica postale degli atti tributari sostanziali e processuali

- Dalla medesima data di entrata in vigore della norma citata, il servizio di notifica a mezzo posta può essere erogato da ogni altro soggetto che sia in possesso di idonea licenza individuale rilasciata in presenza dei requisiti e obblighi previsti dall’AGCOM a garanzia della sicurezza, qualità, continuità, disponibilità ed esecuzione del servizio di notificazione medesimo.

 

A cura di Fieldfisher