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Cassazione: Legittimità costituzionale del procedimento decisionale in camera di consiglio dei ricorsi in Cassazione


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Con l’ordinanza n. 28766 del 30 novembre 2017, la Corte di cassazione, Sezione seconda civile, si è pronunciata su di un aspetto connesso alla riforma del giudizio di cassazione apportata dal d.l. n. 168/2016 - l. di conversione n. 197/2016.

L’assetto, operante a seguito della riforma, è caratterizzato dalla accentuata valorizzazione della trattazione e della decisione delle cause in camera di consiglio anziché in udienza pubblica. Il che, oltre a comportare decisioni assunte in forma di ordinanza e non di sentenza, esclude la partecipazione delle parti alla fase di decisione della controversia attraverso la discussione dei difensori nella udienza pubblica e, ancor di più, fa risaltare l’importanza degli atti scritti introduttivi del giudizio (ricorso, controricorso, eventuale ricorso incidentale, controricorso del ricorrente in risposta al ricorso incidentale).

In particolare, l’art. 380-bis.1 disciplina il procedimento per la decisione in camera di consiglio da parte delle Sezioni semplici della Cassazione (e, quindi, anche della Sezione lavoro ove siano trattate controversie di lavoro e previdenziali).

Il fatto

Dell’art. 380-bis.1 era messa in dubbio la legittimità costituzionale per violazione dell’art. 24 della Costituzione, in quanto lo stesso non consente che i difensori conoscano le ragioni per le quali è stata fissata la trattazione in camera di consiglio (e non in udienza pubblica) e, quindi, impedisce loro di individuare gli argomenti che conviene trattare nelle memorie che possono depositare prima dell’adunanza della camera di consiglio.

L’ordinanza

La Corte, nell’ordinanza, ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 380-bis.1 sulla base delle seguenti considerazioni:

a) non costituisce un esercizio irragionevole del potere legislativo la scelta di limitare il contraddittorio fra le parti alle contrapposte difese scritte, anche perché è salvaguardata la possibilità della Sezione di optare per la pubblica udienza con la partecipazione dei difensori ove sia resa opportuna dalla particolare rilevanza delle questioni di diritto su cui decidere;

b) le note scritte, che la parti sono abilitate a depositare non oltre dieci giorni prima della adunanza della camera di consiglio, sono esse stesse possibile fonte di convincimento della Sezione a favore dell’udienza pubblica.

 

A cura di Fieldfisher