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Cassazione - Cumulo giuridico per violazioni amministrative in materia di lavoro: determinazione della sanzione e decorrenza del termine


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Con la sentenza n. 23054 del 03.10.2017, la Corte di Cassazione ha affermato importanti principi riguardo la determinazione della sanzione in ipotesi di pluralità di violazioni amministrative.

L’art. 14 L. n. 689/1981 prescrive che l’atto di contestazione deve essere notificato agli interessati entro 90 giorni dall’accertamento della violazione. L’art. 8 L. n. 689/1981 prevede l’applicazione del c.d. “cumulo giuridico” delle sanzioni (applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo) alle violazioni amministrative in materia di lavoro esclusivamente nel caso di concorso formale – ovvero nell’ipotesi in cui con un’unica azione od omissione siano commesse violazioni plurime - mentre in caso di concorso materiale – ovvero nell’ipotesi in cui con più azioni od omissioni siano commesse violazioni plurime - l’applicazione del c.d. “cumulo giuridico” è prevista espressamente soltanto per le violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte

Il Ministero del Lavoro ha presentato ricorso per Cassazione per chiedere l’accertamento della tempestività della contestazione al trasgressore, sul presupposto che il termine di 90 giorni - previsto dall’art. 14 L. n. 689/1981 - decorreva dalla data di entrata in vigore della successiva disposizione normativa che aveva chiarito la competenza ad effettuare la contestazione in sede amministrativa (art. 1, comma 54, L. n. 247/2007). Il datore di lavoro ha presentato successivo e autonomo ricorso per cassazione per chiedere l’applicazione del c.d. “cumulo giuridico” - previsto dall’art. 8 L. n. 689/1981 - alle violazioni irrogate in materia di lavoro ed alla maxi sanzione.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi ed ha affermato i seguenti principi:

- la decorrenza del termine di 90 giorni - previsto dall’art. 14 L. n. 689/1981 per la tempestività della contestazione delle violazioni amministrative in materia di lavoro - non è correlata all’entrata in vigore di una norma che stabilisca, modifichi o chiarisca la competenza ad effettuare la contestazione in sede amministrativa;

- l’art. 8 L. n. 689/1981 prevede l’applicazione del c.d. “cumulo giuridico” in caso di concorso materiale solamente per le violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie;

- non è applicabile in via analogica l’art. 81 c.p., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due tipologie di illecito.

 

A cura di Fieldfisher