Stampa

Entrate – Risposta n. 338/2020 : Welfare – Regime IVA


icona

Con Risposta n. 338/2020 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere in merito ai quesiti posti da un’impresa gestore di piani di welfare mediante piattaforma digitale per conto terzi.

La piattaforma digitale consente l’acquisto di servizi al personale dipendente di aziende clienti presso vari fornitori, i quali emettono fattura nei confronti dell’impresa mandataria. L’ Agenzia, con risposta n. 338/2020, chiarisce innanzitutto che sotto il profilo reddituale i buoni soddisfano a pieno i requisiti richiesti per la non concorrenza al reddito dipendente delle opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione o assistenza sanitaria ( art. 51 TUIR, lett. f ).

In tema d’ IVA, l’ Agenzia delle Entrate torna su alcune questioni di rilievo sia per i provider di servizi sia per le aziende datrici di lavoro. In particolare :

1) ribadisce i termini del corretto inquadramento dei Welfare Voucher ai fini IVA (differente per monouso o multiuso);

2) chiarisce la rilevanza IVA della dazione della provvista finanziaria per l’esecuzione del mandato senza rappresentanza (posizione del Provider anche rispetto al trattamento della fee di gestione della piattaforma);

3) individua le corrette modalità di calcolo del pro-rata di detrazione IVA nell’ambito del mandato senza rappresentanza;

4) interviene sul tema della indetraibilità IVA dei servizi di Welfare Aziendale ritenuti “non inquadrabili tra le spese generali” in quanto non caratterizzati “da un nesso diretto ed immediato con il complesso delle attività economiche esercitate dal mandante”. In particolare, i costi per i servizi di Welfare Aziendale non sono stati considerati spese generali accessorie alle esigenze dell’impresa “in quanto privi della connessione tra il servizio offerto e l’attività del datore di lavoro” vieppiù intesa come “lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente”.

Fonte: Entrate - Risposta 338/2020