Forme pensionistiche complementari

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Cassazione: previdenza complementare e portabilità della posizione previdenziale individuale


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Con la sentenza n. 12209 del 14.04.2022, la Cassazione a Sezioni Unite enuclea il seguente principio di diritto: “In tema di previdenza complementare, il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale, previsto originariamente dall'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 ed oggi dall'art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, comportante il trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un fondo cui il medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali, ivi compresi quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e a prestazione definita, essendo comunque ravvisabile una posizione individuale di valore determinabile, la cui consistenza va parametrata ai contributi versati al fondo, compresi quelli datoriali, ed ai rendimenti provenienti dal loro impiego produttivo”.

Il fatto affrontato

Due lavoratori, alla cessazione del loro rapporto, ricorrono giudizialmente, al fine di richiedere il riscatto della posizione individuale maturata presso il fondo di previdenza per il personale della Banca datrice.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che le norme contenute nell’art. 10 del D.Lgs. 124/1993 - che consentono la portabilità della posizione individuale - si applicano a tutti i fondi complementari preesistenti, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali.
Avverso la predetta pronuncia, ricorre la Banca datrice.
La Sezione lavoro della Suprema Corte – investita della questione – interroga le Sezioni Unite al fine di stabilire: “a) portabilità/riscatto della posizione previdenziale, disciplinata originariamente dall'art. 10, d.l.gs. n. 124 del 1993 ed oggi dall'art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, a tutti i fondi complementari cd. preesistenti, ivi compresi quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione e a prestazioni definite; b) ove riconosciuta la sussistenza del diritto al riscatto della posizione individuale maturata presso un fondo preesistente, a prestazione definita e funzionante secondo il sistema cd. a ripartizione, individuare le modalità attraverso le quali commisurarne la consistenza; c) se detta posizione individuale, nei fondi a prestazione definita, debba essere parametrata ai soli contributi versati (ivi compresi quelli datoriali) o anche ai rendimenti che essi abbiano prodotto o avrebbero potuto produrre”.

La sentenza

Le Sezioni Unite della Cassazione rilevano che il diritto di portabilità o riscatto delle posizioni individuali deve trovare applicazione anche in riferimento ai versamenti contributivi precedenti l’entrata in vigore del D.Lgs. 124/1993, norma avente natura imperativa.

Per i Giudici di legittimità, la ratio sottesa alla predetta norma è quella di rispecchiare la vocazione espansiva della portabilità, estesa a tutti i fondi, anche preesistenti, di qualunque natura, nel mutato assetto del livello di tutela del lavoratore determinato dalla sempre più accentuata flessibilità del mercato del lavoro.
Ulteriormente, detta interpretazione è volta a riconoscere un ampliamento delle libertà di scelta dei lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari, in coerenza sia con il principio previsto dall’art. 38 della Costituzione, che con la normativa emanata sul punto a livello comunitario.

Per la sentenza, in sostanza, l’impronta solidaristica nel sistema pensionistico di secondo livello dei fondi a prestazione definita e la libera circolazione dei lavoratori non si elidono, ma coesistono nel riconoscimento dell’assenza di limiti alla portabilità con riferimento a tutti i fondi pensionistici preesistenti, a prescindere dal relativo regime e sistema di gestione, garantendo maggior protezione per il lavoratore che, cessato il rapporto lavorativo, può giovarsi della portabilità o riscattabilità della propria posizione anche prima di aver maturato il diritto a pensione.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte rigetta il ricorso della banca datrice, sul presupposto che la portabilità è intrinseca alla posizione soggettiva del lavoratore partecipante al fondo e viene meno solo al verificarsi delle condizioni per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico integrativo.

A cura di Fieldfisher