Forme pensionistiche complementari

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Cassazione: cumulabilità di rivalutazione e interessi legali sulle prestazioni dovute da soggetti previdenziali privati


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Con la sentenza n. 6928 del 20.03.2018, le Sezioni unite della Cassazione hanno affrontato il tema della cumulabilità, o meno, di rivalutazione monetaria e di interessi legali su prestazioni dovute da casse pensionistiche (nel caso di specie la rivendicazione della lavoratrice iscritta alla Cassa riguardava una prestazione derivante dal riscatto integrale della posizione previdenziale).

Il fatto affrontato

La Cassa di previdenza a cui era iscritta la lavoratrice è soggetta a liquidazione coatta amministrativa: Il Tribunale e la Corte di appello ritengono che il diritto della lavoratrice ad ammettere al passivo della liquidazione il proprio credito abbracci, oltre alla somma corrispondente direttamente all’esercizio del riscatto della posizione previdenziale, anche la relativa rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

La sentenza

Contro le conclusioni dei Giudici di merito, la Cassa in liquidazione ricorre in Cassazione e la sentenza da essa emanata non accoglie il ricorso.

Ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
a)alle prestazioni erogate dalla Cassa avente natura di fondo privato di previdenza integrativa non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali previsto dall’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 stante che tale divieto, finalizzato al contenimento della spesa previdenziale pubblica, si estende solo alle prestazioni corrisposte da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria;
b) il credito originario (ossia la prestazione dovuta dal soggetto previdenziale) e la rivalutazione e gli interessi configurano una prestazione unitaria, con la conseguenza che gli interessi sono da calcolare sul credito originario debitamente rivalutato con scadenza periodica dal momento dell’inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito.

Nel caso di specie, peraltro, il diritto alla rivalutazione monetaria ha come dies ad quem il momento in cui è divenuto esecutivo lo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della Cassa debitrice.

A cura di Fieldfisher