Stampa

NASpI e DIS-COLL : La Legge di bilancio 2022 estende la platea dei beneficiari


icona

Il Presidente del Senato della Repubblica, in data 24 dicembre 2021, ha trasmesso alla Camera dei Deputati il testo approvato del disegno di legge relativo a “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. 

E’ verosimile, pertanto, che tale testo, dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati, corrisponda a quello che sarà la legge di bilancio 2022, entrando in vigore dal 1° gennaio 2022. 

Nel disegno di legge presentato in parlamento dal Governo, la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione e fondi solidarietà) compariva negli artt. da 52 a 75. 

Ora, dopo il voto di fiducia del Senato, la riforma è collocata nell’art. 1, commi da 191 a 220. 

A parte la diversa numerazione e alcune particolari modifiche di carattere soprattutto redazionale, la disciplina elaborata dal Governo in tema di tutele in costanza di rapporto di lavoro è rimasta sostanzialmente ferma, per cui rimane attuale quanto già anticipato ( Legge di bilancio 2022 : Riforma degli ammortizzatori sociali). 

Nel testo del disegno di legge iniziale, come in quello approvato dal Senato e ora all’esame della Camera per l’approvazione definitiva, sono presenti anche disposizioni relative ai trattamenti di disoccupazione involontaria. 

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2022 vengono inclusi nel campo di applicazione della NASPI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotto agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti da loro soci (l. n. 240/1984). 

Di portata generale è l’innovazione che supera uno dei due requisiti richiesti per accedere alla NASPI [ art. 1, c. 221, lett. b) ]. L'indennità viene riconosciuta ai lavoratori che, avendo perso involontariamente la propria occupazione, possono far valere ancora oggi, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione involontaria, almeno 13 settimane di contribuzione e, inoltre, possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. 

Dall’ormai prossimo 1° gennaio 2022 il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione verrà meno. 

Altre novità riguardano il calcolo dell'importo [ art. 1, c. 221, lett. c) ]. La NASpI è infatti rapportata alla retribuzione  imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni , divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata convenzionalmente per il numero 4,33. La riduzione del 3 per cento per ogni mese di fruizione della NASPI, che fino ad ora ha operato a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, dal 1° gennaio 2022 opererà dal sesto mese di fruizione. Questo, peraltro. Solo per i beneficiari che abbiano compiuto i 55 anni di età alla data di presentazione della domanda.

Disoccupazione e collaborazioni ( Art. 1 c. 223 ) - Novità anche per quanto riguarda l' indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, l' indennità DIS-COLL : 

  • si ridurrà del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal quarto mese, come previsto dal comma 5 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015);
  • sarà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento (anziché per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, come previsto dal comma 6 dell’art. 15). Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione;
  • non potrà in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi (mentre il comma 6, dell’art. 15, prevede una durata massima di sei mesi);
  • per i periodi di fruizione della indennità, sarà riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile calcolato entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso (mentre, ai sensi del comma 7, dell’art. 15, per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi).

Insieme ad altre disposizioni, viene anche previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i collaboratori, gli assegnisti, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i sindaci e gli amministratori di cui all’art. 15, comma 1, del d.lgs. n.22/2015 trova applicazione la stessa aliquota di finanziamento prevista per la NASPI. L' aliquota passerà dallo 0,51 all' 1,31 per cento.