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INPS – Mess. n. 4477 del 2.12.2019 : NASpI e Assegno di invalidità – casi di sospensione


Assegno ordinario di invalidità e NASpi

Con il mess. n. 4477 del 2.12.2019 , l’ INPS fornisce alcune importanti precisazioni in merito all’ipotesi della sospensione dell’assegno invalidità in favore dell’ indennità di disoccupazione NASpI.

In particolare, è stato chiesto se sia possibile ripristinare il pagamento del citato assegno nell’ipotesi in cui l’indennità sia:

a) sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi (cfr. la circ. n. 94 12.05.2015, paragrafo 2.10.a.1);
b) erogata in forma anticipata (cfr. la circ. n. 174 del 23.11.2017, paragrafo 7).

Relativamente all’ipotesi di cui alla lettera a), il mess. n. 4477 del 2.12.2019 chiarisce che :

“… Nel periodo di durata del contratto a tempo determinato l’assicurato rimane titolare dell’indennità NASpI anche se la stessa viene posta in sospensione; ne consegue che il soggetto, titolare dell’indennità di disoccupazione, non può, nel periodo di sospensione della prestazione, percepire l’assegno ordinario di invalidità, salvo che intenda rinunciare alla prestazione e percepire l’AOI, senza possibilità tuttavia di essere riammesso alla fruizione dell‘indennità di disoccupazione residua.”

In considerazione di quanto sopra, il fruitore dell’indennità NASpI che nel periodo di sospensione della prestazione, conseguente alla rioccupazione con contratto di lavoro a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, chieda il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, rinuncia all’indennità di disoccupazione NASpI per la quale inizialmente aveva optato e non potrà più rientrare nel godimento della stessa.

Per quanto riguarda invece il punto b), il mess. n. 4477 del 2.12.2019 ricorda che in caso di erogazione della NASpI in forma anticipata, l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’ indennità NASpI. L’assegno ordinario di invalidità sospeso potrà essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI, sempre che permangano i requisiti di titolarità dello stesso.

Fonte: INPS – Mess. n. 4477 del 2.12.2019