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INPS – Circ. n. 174 del 23.11.2017: Compatibilità delle indennità NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e di reddito.


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Con la circolare n. 174 del 23 novembre 2017 l’Inps fornisce le istruzioni applicative necessarie alla gestione, ai fini della compatibilità e del cumulo con la NASpI, di ulteriori attività produttrici di reddito rispetto a quelle espressamente contemplate nelle circolari n. 94 del 2015 e n. 142 del 2015.

Com'è noto infatti l’articolo 9, commi 2 e 3 e l’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto.

Con la circolare in oggetto l’Istituto disciplina la compatibilità dell’indennità di disoccupazione con le seguenti fonti di reddito:

- Compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;

- Compensi derivanti da prestazioni di lavoro occasionale;

- Redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse;

- Redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario (funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società, nonché condizione di socio di società di persone e di società di capitali).

Vengono inoltre fornite indicazioni circa gli effetti sull’indennità di disoccupazione dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA, condizioni di per se non sufficienti a presupporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

Da ultimo la circolare contiene precisazioni in merito all’incentivo di autoimprenditorialità di cui all'art. 8 del D. lgs. 22/2015 e alle attività per le quali lo stesso può essere riconosciuto.

 

Fonte: INPS